Ai sensi dell'art. 33 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 9 novembre 2009, emana il
REGOLAMENTO
dell'Assemblea della Regiona istriana
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il Regolamento dell'Assemblea della REgione Istriana (in seguito: Assemblea) stabilisce più dettagliatamente la costituzione, la convocazione, il lavoro e il corso della seduta, le votazioni e la stesura del verbale, come pure il mantenimento dell'ordine alla seduta e altre questioni di rilievo per il lavoro dell'Assemblea.
II COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA, INIZIO DELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI CONSIGLIERE, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL MANDATO DI CONSIGLIERE
Articolo 2
La seduta costitutiva dell'organo rappresentativo dell'unità viene convocata dall'assessore dell'organo amministrativo competente per le mansioni dello stesso oppure un funzionario da lui autorizzato. Nel caso che l'assessore dell'organo amministrativo competente per le mansioni dello stesso oppure un funzionario da lui autorizzato non sia stato nominato, la seduta costitutiva sarà convocata dal dirigente dell'organo dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) o una persona da lui autorizzata.
La prima seduta costitutiva dell'Assemblea sarà convocata entro un termine di 30 giorni dal giorno della pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni.
Nel caso che l'organo rappresentativo non si costituisse alla seduta di cui al comma 3 di questo articolo, il convocante autorizzato convocherà una nuova seduta costitutiva entro un termine di 30 giorni dal giorno in cui era prevista la seduta precedente. Nel caso che l'organo rappresentativo non fosse convocato neanche a questa seduta, il convocante autorizzato convocherà una nuova seduta costitutiva entro un termine di 30 giorni.
Fino all'elezione del presidente, la seduta costitutiva è presieduta dal primo membro eletto dalla lista dei candidati che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Nel caso che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, la seduta costitutiva sarà presieduta dal primo candidato scelto dalla lista che sulla scheda elettorale aveva il numero progressivo più basso.
L'Assemblea si ritiene costituita con l'elezione del presidente.
Chi presiede la seduta costitutiva fino all'elezione di presidente, ha tutti i diritti e obblighi spettanti al presidente dell'Assemblea per quel che concerne la presidenza e conduzione dell'Assemblea.
Dopo essere stato eletto, il presidente dell'Assemblea assume la presidenza della seduta.
Articolo 3
L'Assemblea è costituita dopo l'elezione del presidente alla prima seduta dell'Assemblea, alla quale è presente la maggioranza del numero complessivo dei suoi membri.
Articolo 4
Alla seduta costitutiva dell'Assemblea dalle file dei membri si eleggono la Commissione per i mandati e le verifiche e la Commissione per le elezioni e le nomine che vengono proposte dal presidente della seduta costitutiva o da un minimo di 10 membri dell'Assemblea.
Articolo 5
La Commissione per i mandati e le verifiche alla seduta costitutiva presenta la relazione sulle elezioni svoltesi per l'Assemblea e i nomi di membri eletti, sulle dimissioni presentate dall'incarico di consigliere, sui nomi dei membri il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere per cui il mandato di consigliere viene sospeso perché hanno accettato di svolgere uno degli incarichi non compatibili, nonché sui sostituti dei consiglieri che al loro posto iniziano a svolgere l'incarico di consigliere.
Articolo 6
I membri eletti dell'Assemblea che presentano le dimissioni o sospendono il mandato, devono informare in merito per iscritto il presidente dell'Assemblea.
I membri che hanno rassegnato le dimissioni o hanno sospeso il proprio mandato, vengono sostituiti dai loro sostituti conformemente alle disposizioni della Legge sulle elezioni amministrative.
Articolo 7
Dopo che l'Assemblea ha preso conoscenza della Relazione della Commissione per i mandati e le verifiche sulle elezioni svolte, i membri prestano dinanzi al presidente dell'Assemblea un giuramento solenne stabilito nello Statuto della Regione Istriana.
Articolo 8
Il membro dell'Assemblea che non era presente alla seduta costitutiva dell'Assemblea, come pure il sostituto del membro che non era non presente alla seduta in cui l'Assemblea aveva accolto la relazione sull'inizio del suo mandato, presta il giuramento alla seduta successiva dell'Assemblea.
Articolo 9
Con il giorno della costituzione dell'Assemblea il consigliere inizia a espletare il sui dovere di consigliere e fino allo scadere del mandato ha i diritti e i doveri di consigliere stabiliti dalla legge, dallo Statuto della Regione Istriana (in seguito: Statuto) e dal Regolamento.
Il sostituto del consigliere inizia a svolgere l'incarico di consigliere il giorno in cui l'Assemblea accerta l'esistenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'istituto di sostituzione e dopo aver prestato giuramento.
Articolo 10
Il mandato di consigliere viene sospeso, ossia termina prima dello scadere del mandato regolare di quattro anni, se si adempiono le condizioni stabilite dalla Legge.
III DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE
1 Disposizioni generali
Articolo 11
Il consigliere ha i diritti e i doveri di
- partecipare alle sedute dell'Assemblea, discutere e votare,
- presentare iniziative, proposte e porre domande,
- accettare l'elezione a membro dell'organo di lavoro, nonché partecipare al lavoro dell'organo di lavoro di cui è membro,
- eleggere e essere eletto negli organi eletti dall'Assemblea, Presidente della Regione o altro organo
- porre domande al Presidente della Regione o ai dirigenti degli organi amministrativi,
- ha il diritto all'indennità delle spese di presenza, al rimborso delle spese di viaggio e alla diaria conformemente alla Delibera dell'Assemblea,
- mantenere riservati i dati di cui viene al corrente nello svolgimento dell'incarico di consigliere e che, secondo le norme di legge sono segreti, e ne risponde per legge
- prendere visione dell'elenco degli elettori dell'unità
- a usufruire dell'assenza giustificata dal lavoro per partecipare al lavoro dell'organo rappresentativo e dei suoi organi di lavoro, conformemente all'accordo con il datore di lavoro.
Articolo 12
Il consigliere riceve il materiale che verrà discusso all'Assemblea, ossia agli organi di lavoro dell'Assemblea.
Il consigliere ha a disposizione anche l'altro materiale ufficiale che viene preparato o raccolto presso la Segreteria dell'Assemblea e gli organi della stessa, come pure presso gli organi amministrativi attinente ai temi che saranno oggetto di discussione all'Assemblea.
Articolo 13
Il presidente dell'Assemblea e il presidente dell'organo di lavoro dell'Assemblea hanno l'obbligo di informare il consigliere e fornire spiegazioni sui temi che sono all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Su richiesta del consigliere, la Segreteria dell'Assemblea assisterà il consigliere nel suo incarico, specialmente nell'elaborazione delle sue proposte, nello svolgimento degli affari affidatigli dall'Assemblea o dall'organo di lavoro dell'Assemblea e provvede a procurare ulteriori documenti e informazioni riguardanti i temi o l'oggetto dell'ordien del giorno dell'Assemblea o degli organi di lavoro.
2 L'immunità del consigliere
Articolo 14
Un consigliere non può essere richiamato alla responsabilità penale in alcun altro modo, per la votazione, per le parole pronunciate o i pareri e le prese di posizione espressi alle sedute dell'organo rappresentativo.
Il consigliere gode dell'immunità dall'inizio del suo mandato fino alla fine.
3 Club dei consiglieri
Articolo 15
Il Club di consiglieri può essere istituito da un numero minimo di tre (3) consiglieri.
Il consigliere può essere membro di un solo Club.
Articolo 16
I Club hanno l'obbligo di informare il presidente dell'Assemblea entro quindici (15) giorni dalla loro istituzione, proporre le Regole del loro operato e fornire i dati sui loro membri.
La Segreteria dell'Assemblea assicura i vani e le condizioni tecniche e le altre condizioni necessarie al lavoro dei Club.
Articolo 17
Ogni Club ha il presidente che rappresenta il Club e ne è il portavoce alla seduta dell'Assemblea al momento in cui si chiede il parere o l'atteggiamento del Club. Il Club può designare anche un altro rappresentante, ma ha l'obbligo di comunicarlo per iscritto al presidente dell'Assemblea.
IV IL PRESIDENTE E I VICEPRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA
Articolo 18
L'Assemblea ha un presidente e due vicepresidenti che vengono eletti singolarmente con voto segreto dalle file di membri dell'Assemblea, a maggioranza di voti del numero complessivo di tutti i membri dell'Assemblea.
I vicepresidenti vengono di regola eletti di modo che un vicepresidente provenga dalle file della maggioranza rappresentativa e l'altro dalle file della minoranza rappresentativa, su proposta della stessa minoranza.
Nel caso che sia stato proposto un solo candidato alla carica di presidente o vicepresidente, questi si eleggono singolarmente, tramite voto palese dalle file di membri dell'Assemblea, con maggioranza dei voti dal numero complessivo di tutti i membri dell'Assemblea.
La proposta per l'elezione di presidente e vicepresidente dell'Assemblea viene presentata da almeno dieci (10) consiglieri.
I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso d'assenza o impedimenti.
Articolo 19
Il presidente dell'Assemblea: 1) rappresenta l'Assemblea regionale 2) convoca le sedute dell'Assemblea e le presiede 3) inoltra le proposte dei proponenti autorizzati alla relativa procedura 4) propone l'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea 5) si preoccupa dell'osservazione del presente Regolamento e del procedimento di emanazione delle delibere e degli altri atti dell'Assemblea 6) conforma il lavoro degli organi di lavoro dell'Assemblea 7) proclama i risultati delle votazioni all'Assemblea 8) tiene conto della collaborazione fra l'Assemblea e il Presidente della Regione 9) stabilisce le delegazioni provvisorie dell'Assemblea per le visite agli organi rappresentativi di altre unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) in Paese e all'estero 10) stabilisce i rappresentanti dell'Assemblea in alcune occasioni rappresentative e in altre occasioni 11) accoglie il patrocinio a nome dell'Assemblea 12) provvede alla tutela dei diritti dei membri dell'Assemblea 13) riceve i giuramenti nei casi stabilito dal presente Regolamento o da altra prescrizione 14) svolge anche altre mansioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Articolo 20
Se necessario il presidente dell'Assemblea convoca un Collegio interpartitico formato dai presidenti dei Club dei consiglieri, un rappresentante per ogni partito rappresentato nell'Assemblea e dei capolista delle liste degli elettori o del rappresentante stabilito dalla lista dei candidati degli elettori rappresentata nell'Assemblea.
Alla seduta del Collegio interpartitico possono presenziare alcuni relatori degli organi di lavoro o dei proponenti, nonché altre persone che, secondo le questioni esaminate alla seduta, saranno stabilite dal presidente dell'Assemblea.
Articolo 21
In caso di necessità , il presidente dell'Assemblea convoca le sedute del presidente e dei vicepresidenti dell'Assemblea con il presidente della Regione, i relatori e le altre persone che, secondo le questioni esaminate alla seduta, saranno stabilite dal presidente dell'Assemblea.
V ORGANI DI LAVORO DELL’ASSEMBLEA
Articolo 22
Gli organi di lavoro dell'Assemblea sono comitati e commissioni istituiti dall'Assemblea quali organi di lavoro permanenti e provvisori dell'Assemblea, per preparare gli atti ed esprimere opinioni, proposte e iniziative sulle questioni legate all'ambito di lavoro dell'Assemblea. I consiglieri dell'Assemblea sono i membri degli organi di lavoro permanenti. Gli organi di lavoro vengono eletti per un periodo di quattro anni e il loro mandato cessa prima dei quattro anni con lo scadere del mandato di consigliere.
Si istituiscono i seguenti organi di lavoro permanenti:
- Commissione per i mandati e le verifiche
- Commissione per le elezioni e le nomine
- Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona
- Comitato per lo Statuto, il regolamento, l'autogoverno locale e territoriale (regionale)
- Comitato per le finanze e il bilancio,
- Comitato per l'economia e il turismo,
- Comitato per i diritti umani,
- Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali,
- Comitato per l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'edilizia,
- Comitato per le attività sociali,
- Comitato per le istanze e i reclami,
- Comitato per la cooperazione internazionale e gli affari europei,
- Commissione per i riconoscimenti,
- Comitato per le questioni dei combattenti antifascisti della LPL e i difensori della Guerra patria.
Articolo 23
Oltre i compiti da svolgere alla seduta costitutiva dell'Assemblea di cui all'art. 5, la Commissione per i mandati e le verifiche alle altre sedute dell'Assemblea nel corso del mandato presenta la relazione sulle circostanze che riguardano ogni singolo membro dell'Assemblea.
La Commissione per i mandati e le verifiche à costituita da un presidente e due membri.
Articolo 24
La Commissione per le elezioni e le nomine discute sulle questioni riguardanti le elezioni, le nomine e le destituzioni di cui delibererà l'Assemblea, nonché su questioni generali della politica del personale, presentando in proposito le proposte all'Assemblea.
La Commissione ha un presidente e quattro membri.
Articolo 25
La Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona discute sulle questioni riguardanti l'ambito autogovernativo della Regione che riguardano in particolare gli appartenenti della comunità nazionale italiana.
Il diritto di iniziativa e consenso della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, ha la facoltà di togliere un punto dall'ordine del giorno per un termine di 90 giorni. La Commissione di cui al comma 1, è costituita dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri, la maggioranza dei quali sono consiglieri provenienti dalle file della comunità nazionale italiana.
Articolo 26
Il Comitato per lo statuto, il regolamento, l'autogoverno locale e territoriale (regionale) discute e propone lo Statuto della Regione Istriana, il Regolamento dell'Assemblea regionale, propone l'avvio del procedimento per la modifica agli atti generali indicati, può proporre l'emanazione di delibere e altri atti generali di competenza della Regione Istriana.
Il Comitato segue, considera e analizza l'attuazione dello Statuto e degli altri atti dell'Assemblea regionale, esamina le questioni generali connesse alla conformazione degli atti regionali alle leggi.
Nell'ambito del lavoro del Comitato rientrano gli affari di accertamento e monitoraggio dell'attuazione della politica, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e altre norme, ha i diritti e doveri spettanti a un organo di lavoro principale nei settori che riguardano:
- l'associazione, assembramento e proteste pubbliche dei cittadini
- la posizione giuridica delle comunità religiose
- la posizione giuridica dei partiti politici
- questioni riguardanti il procedimento di elezione negli organi della Regione Istriana
- l'uso e la tutela dello stemma e della bandiera della regione, nonché questioni riguardanti l'inno
- questioni riguardanti l'attuazione del referendum,
- questioni generali riguardo alla legalità,
- informazione pubblica,
- questioni generali riguardanti l'assetto della regione, il lavoro degli organi regionali, il funzionamento del sistema politico, e altre questioni stabilite mediante norme,
- la promozione dello sviluppo dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) nella Regione Istriana,
- l'instaurazione di una prassi unica nell'applicazione delle leggi e di altre norme nelle unità dell'autogoverno locale della Regione Istriana,
- fornire le direttrici per il rafforzamento del ruolo coordinativo della Regione nello svolgimento delle mansioni e nell'attuazione delle norme emanate dall'organo rappresentativo della Regione Istriana
- il rafforzamento della collaborazione reciproca e e la creazione di legami fra le unità dell'autogoverno locale nella Regione,
- segue la realizzazione dei progetti cofinanziati dai fondi dell'Unione europea e dagli organi dei singoli stati (atti di donazione).
Il Comitato è costituito dal presidente, dal vicepresidente e da cinque membri.
Articolo 27
Nell'ambito delle competenze del Comitato per l'economia e il turismo rientrano le proposte e il monitoraggio dello svolgimento dell'economia politica, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e altri atti, il Comitato ha i diritti e i doveri di organo di lavoro principale settori che riguardano:
- il concetto e la strategia dello sviluppo economico, le condizioni per il funzionamento del mercato, le scorte di merce, i movimenti economici correnti , uno sviluppo economico equilibrato di tutte le parti della Regione, specialmente quelle meno economicamente sviluppate,
- il controllo delle mansioni nel settore dello sviluppo regionale come la stesura dei documenti strategici, la collaborazione con gli organi dell'amministrazione statale, i comuni, le città , le regioni e gli altri soggetti, e l'attuazione dei programmi e progetti della politica di sviluppo regionale, conformemente alle politiche di sviluppo a livello regionale, nazionale ed europeo,
- il controllo delle mansioni nel settore dell'energia, l'elaborazione di documenti strategici, la collaborazione con gli organi competenti e l'attuazione dei programmi e progetti della politica regionale dell'energia, conformemente alle politiche di sviluppo a livello regionale, nazionale ed europeo,
- segue lo stato e l'adempimento delle condizioni per lo sviluppo delle branche industriali più importanti nella Regione Istriana,
- controlla le mansioni nel settore del turismo e dell'attività alberghiera, elabora i documenti strategici, segue l'implementazione del Piano master per lo sviluppo del turismo, l'attuazione dei programmi e progetti per la sua implementazione, e il suo adeguamento e adattamento alla situazione sul mercato al fine di indirizzare lo sviluppo del turismo,
- controlla le mansioni nel settore dello sviluppo rurale, ossia l'elaborazione dei documenti strategici, la collaborazione con gli organi dell'amministrazione statale, i comuni, le città, le regioni e gli altri soggetti, nonché l'attuazione dei programmi e progetti al fine di implementare la politica rurale e adeguarla alle politiche agricole europee e nazionali,
- la silvicoltura, la caccia, la pesca e l'economia idrica,
- la marina, il traffico e le comunicazioni,
- i fattori economici, lo sviluppo dell'imprenditoria, gli investimenti di rilievo per la Regione,
- garantisce le condizioni per gli investimenti dei partner stranieri e i rapporti economici con i partner stranieri,
- segue la realizzazione dei progetti cofinanziati dai fondi dell'Unione europea e dagli organi statali (atti di donazione) nel settore di sua competenza, e assicura i presupposti finanziari, tecnici e il personale necessario per la loro preparazione e realizzazione,
- questioni riguardanti le singole attività economiche e altre questioni concernenti l'economia politica e lo sviluppo.
Il Comitato per l'economia e il turismo conta un presidente, un vicepresidente e tre membri.
Articolo 28
Il Comitato per le finanze e il bilancio propone e segue l'attuazione del sistema relativo al bilancio e alla contabilità della Regione Istriana e la politica finanziaria e del bilancio, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e altri atti ha i diritti e i doveri di organo di lavoro principale nei settori che riguardano:
- le mansioni di assetto e organizzazione del sistema del bilancio e della contabilità della Regione Istriana e altre questioni nel settore finanziario,
- segue la situazione relativa agli obblighi e al pagamento del debito pubblico, l'attuazione dei progetti cofinanziati dai fondi dell'Unione europea e dagli organi statali (atti di donazione), lo stato patrimoniale e i crediti, la riscossione delle imposte e le entrate proprie, la riscossione delle imposte per le unità dell'autogoverno locale.
Il Comitato per le finanze e il preventivo ha un presidente, un vicepresidente e cinque membri.
Articolo 29
Il Comitato per i diritti umani si occupa delle mansioni relative all'accertamento e al controllo dell'attuazione della politica di tutela e la crescita dei diritti umani, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e altri atti, ha i diritti e i doveri di organo di lavoro principale nei settori che riguardano:
- l'attuazione degli atti internazionali giuridici approvati che disciplinano la tutela dei diritti umani,
- questioni generali, proposte e opinioni relative all'attuazione delle disposizioni della Costituzione sulle libertà e i diritti dell'uomo e del cittadino,
- la realizzazione e la tutela dei diritti umani e questioni simili.
Il Comitato per i diritti umani è costituito da un presidente, un vicepresidente e tre membri.
Almeno un membro del Comitato per i diritti umani dev'essere eletto dalle file di appartenenti alla comunità nazionale italiana.
Articolo 30
Rientrano nelle competenze del Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali l'accertamento, il controllo, l'attuazione della politica concernente i gruppi etnici e nazionali e le minoranze e le loro associazioni, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e di altri atti, ha i diritti e i doveri di organo di lavoro principale nei settori che riguardano:
- la realizzazione dei diritti delle comunità etniche e nazionali o delle minoranze e di altri diritti loro spettanti secondo la Costituzione o le leggi e la proposta delle misure necessarie per ottenere questi diritti,
- il finanziamento delle necessità delle comunità etniche e nazionali o delle minoranze,
- segue la realizzazione dei progetti cofinanziati dai fondi dell'Unione europea e dagli organi statali (atti di donazione) nel settore di sua competenza, e assicura i presupposti finanziari, tecnici e il personale necessario per la loro preparazione e realizzazione,
- altri affari stabiliti in base alle norme.
Il Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali collabora con le istituzioni scientifiche e professionali che svolgono la loro attività nel settore della tutela dei diritti etnici.
Il Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali ha un presidente, un vicepresidente e tre membri.
Almeno due membri del Comitato devono essere eletti dalle file di appartenenti ai gruppi etnici o alle minoranze nazionali.
Articolo 31
Nell'ambito di lavoro del Comitato per l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'edilizia, rientrano gli affari di accertamento e controllo dell'attuazione della politica, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e di altri atti, ha i diritti e i doveri di organo di lavoro principale nei settori che riguardano:
- l'assetto territoriale e la tutela del patrimonio architettonico,
- il coordinamento delle attività volte alla tutela delle risorse ambientali e all'uniformazione dello sviluppo ambientale
- la promozione dell'assetto territoriale per una gestione migliore dell'ambiente, dell'architettura e la coordinazione della costruzione degli edifici pubblici d'interesse particolare per la Regione,
- controlla l'attuazione dei procedimenti di rilascio degli atti tramite la messa in atto dei documenti per l'assetto territoriale e l'assicurazione dei presupposti finanziari, tecnici e il personale necessario per la loro preparazione e realizzazione,
- segue la realizzazione dei progetti cofinanziati dai fondi dell'Unione europea e dagli organi statali (atti di donazione) nel settore di sua competenza, e assicura i presupposti finanziari, tecnici e il personale necessario per la loro preparazione e realizzazione,
- l'allestimento del terreno edificabile e altre questioni riguardanti l'assetto territoriale,
- le soluzioni basilari di tutela e promozione di tutte le attività volte alla tutela ambientale, conformemente ai criteri mondiali,
- le misure di controllo, tutela e miglioramento dell'equilibrio biologico ecologico delle ricchezze naturali (mare, acqua, aria, suolo, ricchezze del sottosuolo, flora e fauna) rispetto allo sviluppo economico,
- le misure di uso e gestione di singole parti dell'ambiente, specialmente in riferimento agli oggetti della natura a tutela speciale,
- la promozione delle misure per il risanamento dello stato attuale di devastazione ambientale e una prevenzione futura dell'inquinamento al fine di promuovere la qualità della vita e la salute della gente, la tutela, il salvataggio e l'attività dei vigili del fuoco, e garantisce ai cittadini l'accesso alle informazioni nell'ambito della tutela ambientale,
- presenta i ricorsi all'Assemblea nei quali esprime un avvertimento riguardo alle attività nocive concernenti la devastazione ambientale e ne esamina la fondatezza.
Il Comitato per l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'edilizia è costituito da un presidente, un vicepresidente e sette membri.
Articolo 32
Rientrano nell'ambito del Comitato per le attività sociali le mansioni di accertamento e sorveglianza dell'attuazione della politica, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e di altri atti, ha i diritti e i doveri di organo di lavoro principale nei settori che riguardano:
- l'educazione prescolare, l'istruzione pubblica elementare, media, superiore e universitaria,
- la scienza, la cultura, lo sport e la cultura tecnica,
- la cultura scientifica internazionale e la cultura tecnica,
- la tutela al momento dell'uso dei monumenti di cultura, del materiale e dell'eredità storica, dell'archivio e del materiale d'archivio, dei simboli in ricordo degli eventi e dei personaggi storici,
- la collaborazione con le comunità religiose,
- altre questioni riguardanti l'istruzione, la scienza, la cultura e lo sport,
- il lavoro e lo status giuridico-lavorativo dei dipendenti nel settore pubblico e privato, nonché il collocamento al lavoro,
- il matrimonio, la famiglia e la custodia, in special modo la tutela dei bambini, della maternità e dei giovani,
- la pianificazione della famiglia e la politica demografica,
- l'assistenza sociale, in particolare la tutela degli anziani,
- la protezione sanitaria e l'organizzazione della protezione sanitaria,
- assicurazione pensionistica e d'invalidità,
- la tutela dei diritti dei prigionieri politici,
- altre questioni concernenti la politica sociale e la sanità,
- segue la realizzazione dei progetti cofinanziati dai fondi dell'Unione europea e dagli organi statali (atti di donazione) nel settore di sua competenza e assicura i presupposti finanziari, tecnici e il personale necessario per la loro preparazione e realizzazione,
Il Comitato per le attività sociali ha un presidente, un vicepresidente e cinque membri.
Articolo 33
Comitato per le istanze e i reclami:
- esamina le istanze, i ricorsi e le proposte avviate all'Assemblea e indica agli organi competenti la violazione della costituzionalità, della legalità e dei diritti dei cittadini nel procedimento dinanzi all'amministrazione statale e agli organi aventi autorità pubblica,
- indica all'Assemblea la violazione della costituzionalità, della legalità e gli altri eventi dannosi di maggior rilievo e propone le misure per rimediare a ciò,
- esamina tramite gli organi competenti, la fondatezza delle istanze, dei ricorsi e delle proposte, e indica agli organi competenti l'importanza di intraprendere delle misure fondate sulla legge e informa in merito la persona che ha presentato istanza o ricorso, rispettivamente la proposta.
Il Comitato per le istanze e i ricorsi ha un presidente, un vicepresidente e un membro.
Articolo 34
Il Comitato per la cooperazione internazionale e le integrazioni europee esamina le seguenti questioni:
- la collaborazione fra la Regione Istriana e le altre regioni e le regioni nel Paese e all'estero,
- le organizzazioni e le associazioni internazionali,
- stabilisce i programmi e piani di cooperazione con gli emigrati e la realizzazione di questi programmi e piani
- segue la realizzazione dei progetti cofinanziati dai fondi dell'Unione europea e dagli organi statali (atti di donazione) nel settore di sua competenza e assicura i presupposti finanziari, tecnici e il personale necessario per la loro preparazione e realizzazione,
Il Comitato è costituito dal presidente, dal vicepresidente e da cinque membri.
Articolo 35
La Commissione per i riconoscimenti riceve le proposte per l'assegnazione dei riconoscimenti alle persone fisiche e giuridiche, alle associazioni, alle organizzazioni o organi, per i meriti e il contributo dati in una determinato campo o attività, per un coraggio straordinario in condizioni particolari, nonché per i meriti speciali avuti nella promozione e nel contributo particolarmente importante per lo sviluppo e la reputazione della Regione Istriana.
Le proposte vengono inviate alla Commissione su un modulo unificato che comprende i dati sul proponente, sul candidato che viene proposto per l'assegnazione del riconoscimento, sulla denominazione del riconoscimento per il quale viene presentata l'iniziativa con motivazione scritta in base all'invito pubblico o in base alla corrispondenza inviata dalla Commissione ai proponenti tramite i quotidiani e la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana.
I riconoscimenti della Regione istriana sono stabiliti nella Delibera sui riconoscimenti della Regione Istriana.
La Commissione per i riconoscimenti esamina le proposte ricevute dai proponenti autorizzati, redige la proposta finale con la relativa motivazione per ciascun candidato e la trasmette all'Assemblea della Regione Istriana.
La Commissione ha un presidente, un vicepresidente e tre membri.
Articolo 36
Nell'ambito delle competenze del Comitato per le questioni dei combattenti antifascisti della LPL e difensori della Guerra patria rientrano le mansioni di accertamento e controllo dell'attuazione della politica di tutela e incremento dei diritti dei combattenti antifascisti della LPL e difensori della Guerra patria, e nel procedimento di emanazione di delibere e altri atti il Comitato ha i diritti e i doveri di organo di lavoro principale nei settori che riguardano:
- la realizzazione dei diritti dei combattenti antifascisti della LPL e dei difensori della Guerra patria stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, nonché la proposta delle misure per la realizzazione di tali diritti,
- la tutela degli invalidi militari, delle vittime di guerra civili, degli esiliati e dei profughi e di tutti i partecipanti alla LPL, e alla Guerra patria, come pure delle loro famiglie,
- la celebrazione delle ricorrenze importanti della LPL e della Guerra Patria,
- la tutela dei monumenti per ricordare gli eventi storici e le persone della Guerra patria e della LPL
- la collaborazione con le istituzioni scientifiche e professionali che operano nel settore della tutela dei diritti di combattenti della LPL e dei difensori della Guerra patria.
Il Comitato ha un presidente, un vicepresidente e tre membri.
Nel Comitato di regola vengono eletti i membri dell'Assemblea appartenenti alle associazioni nate dalla LPL e dalla Guerra patria.
Articolo 37
I membri di organi di lavoro vengono eletti secondo la modalità stabilita nel presente Regolamento.
I membri di organi di lavoro dell'Assemblea hanno il diritto a un rimborso delle spese per il lavoro, conformemente a una delibera dell'Assemblea.
Articolo 38
Negli organi di lavoro dell'Assemblea si esaminano i pareri espressi e trasmessi ai consiglieri su alcune questioni di competenza dell'Assemblea,si segue il lavoro del Presidente della Regione e dell'amministrazione regionale, si analizzano le relazioni degli enti e delle società commerciali il cui lavoro viene controllato dall'Assemblea, si esaminano le relazioni del Presidente della Regione, si esaminano le opinioni, le osservazioni, le proposte e le motivazioni che riguardano l'emanazione delle singole delibere o di altri atti di competenza dell'Assemblea, come pure le istanze, i ricorsi e le proposte che questi trasmettono all'Assemblea o altre questioni importanti.
Nel corso della preparazione delle delibere, di un atto generale o di un altro materiale professionale che disciplinano le questioni rientranti nell'ambito di lavoro dell'Assemblea, l'organo di lavoro può svolgere un dibattito preliminare per esprimere il proprio parere o dare una proposta al proponente di tale atto.
Articolo 39
L'organo di lavoro dell'Assemblea ha il diritto di ricevere dalla Segreteria dell'Assemblea, ossia da alcuni organi della Regione, degli adeguati avvisi, dati, fatti e indicatori necessari per il suo lavoro, di cui questi organi dispongono o hanno l'obbligo di raccoglierli ed evidenziarli nel loro ambito di lavoro.
VI IL RAPPORTO FRA L'ASSEMBLEA E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Articolo 40
Il Presidente della Regione è il suo organo esecutivo.
Il presidente della Regione ha due sostituti.
In via eccezionale rispetto al comma 1 del presente articolo, l'organo esecutivo è anche il Vicepresidente della Regione eletto assieme al Presidente della Regione che svolge l'incarico di Presidente della Regione, nei casi previsti dalla legge.
Il Presidente della Regione e i suoi sostituti vengono eletti alle elezioni dirette conformemente a una legge speciale.
Articolo 41
Nell'ambito dei propri diritti e competenze, il Presidente della Regione può iniziare o presentare delle proposte generali per lo sviluppo della Regione Istriana o per risolvere questioni concrete.
Nel caso che le circostanze lo richiedano, il Presidente della Regione informa i presenti riguardo a singole proposte di atti o iniziative.
Articolo 42
Il presidente della Regione risponde all'Assemblea dello svolgimento delle mansioni, degli incarichi, degli obblighi e degli incarichi affidatigli dall'amministrazione statale e stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e da altri atti della Regione.
Il Presidente della Regione risponde dello svolgimento legale e corretto delle mansioni rilevate dall'amministrazione statale, all'organo dell'amministrazione statale competente per il controllo amministrativo per un dato campo amministrativo.
Nell’espletamento delle sue funzioni nell'ambito dell’autogoverno regionale, il Presidente della Regione può sospendere l’esecuzione di un atto generale dell’organo rappresentativo.
Qualora valuti che con tale atto viene violata la legge o altra norma, il Presidente della Regione emanerà la delibera di sospensione dell'atto generale entro 8 giorni dall'emanazione dell'atto generale.
Il Presidente della Regione ha il diritto di chiedere all'Assemblea di rimediare alle carenze riscontrate nell'atto generale entro 8 giorni dall'emanazione della delibera di sospensione.
Qualora l'Assemblea non rimediasse alle carenze riscontrate di cui al comma 4 del presente articolo, il Presidente della Regione dovrà informare immediatamente l'organo dell'amministrazione statale competente per l'atto generale e trasmettergli la delibera di sospensione dell'atto generale.
Articolo 43
Nel caso che nell'Assemblea, conformemente alla legge e allo Statuto, su proposta di un terzo di membri dell'organo rappresentante venisse attuato il procedimento di emanazione della delibera sul referendum per l'esonero del presidente della Regione e dei suoi sostituti, la proposta assieme alla descrizione dei fatti, verrebbe presentata per iscritto al presidente dell'Assemblea, con le firme autografe di consiglieri che attuano il procedimento di esonero e propongono l'emanazione della delibera sull'esonero del presidente della Regione.
Il presidente dell'Assemblea la presenta la proposta di cui al comma 1 di questo articolo al Presidente della Regione che può esprimere in merito il suo parere in forma orale o per iscritto alla seduta dell'Assemblea.
Il dibattito e la votazione sull'emanazione della delibera sull'indizione del referendum si devono effettuare al massimo entro 30 giorni dal giorno della presentazione.
Articolo 44
Il Presidente della Regione, presente alla seduta dell'Assemblea e degli organi di lavoro dell'Assemblea nel loro lavoro, esprime i pareri, informa e fornisce spiegazioni professionali, e informa gli organi amministrativi sui pareri dell'Assemblea, rispettivamente degli organi di lavoro.
Il presidente della Regione può stabilire un altro relatore che parteciperà a nome suo alla seduta dell'Assemblea o degli organi di lavoro in sua assenza o in assenza dei suoi sostituti, quale proponente.
Al momento dell'accertamento delle persone di cui al comma precedente, viene accertato se l'altro relatore abbia il diritto di accettare o rifiutare l'emendamento proposto. Nel caso che questa circostanza non fosse accertata a parte, sarebbe considerato che l'altro relatore ha il diritto di accettare l'emendamento, a meno che l'emendamento proposto collida con la legge, oppure che nel bilancio non siano assicurati i mezzi per l'attuazione dello stesso. Il presidente della Regione, il sostituto di presidente della Regione o altra persona presente nella seduta in qualità di relatore, in qualità di proponente, può sempre rifiutare l'emendamento proposto.
Articolo 45
Il presidente della Regione esprime il parere rispetto alle proposte degli atti che durante l'Assemblea vengono presentati da altri proponenti autorizzati.
Se a causa della complessità dell'atto e della sua importanza il Presidente della Regione non potesse esprimersi riguardo alla proposta dello stesso, egli chiederà all'Assemblea di togliere la proposta dell'atto dall'ordine del giorno e di inserire nell'ordine del giorno una proposta di conclusione nella quale si stabilirebbe il termine entro il quale il Presidente della Regione ha l'obbligo di esprimersi in merito alla proposta.
Il Presidente della Regione deve esprimersi in merito alla proposta entro un termine massimo di 30 giorni.
Nel caso che il presidente della Regione non approvi la proposta dell'atto generale, ha l'obbligo di indicare all'Assemblea le disposizioni dell'atto che eventualmente andrebbero modificate o abolite, ossia nel caso che non approvi la proposta completa dell'atto, dovrebbe fornire i motivi per cui ritiene che l'Assemblea non dovrebbe approvare l'atto proposto.
Il presidente della Regione non si esprime rispetto alle proposte di conclusioni, provvedimenti, raccomandazioni, risoluzioni, carte, ringraziamenti, e neppure in merito all'interpretazione autentica, a meno che ciò non fosse richiesto dal proponente o dall'Assemblea o non lo volesse egli stesso.
Il presidente della Regione si esprime obbligatoriamente in merito alle proposte di atti che vengono sottoposti a dibattito pubblico.
Articolo 46
Il presidente dell'Assemblea trasmette la proposta dell'atto al Presidente della Regione.
Se il proponente di cui all'art. 72 trasmette la proposta dell'atto all'Assemblea, si ritiene che egli richieda al contempo anche il parere del Presidente della Regione.
Articolo 47
Il Presidente della Regione presenta all'organo rappresentativo due volte all'anno le relazioni semestrali sul proprio lavoro, conformemente alle disposizioni dello Statuto. Le relazioni si presentano in forma scritta e orale.
Oltre alle relazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'organo rappresentante può chiedere al Presidente della Regione la relazione su alcune questioni rientranti nel suo ambito di lavoro e il Presidente della Regione le presenta conformemente alle disposizioni dello Statuto.
Ogni consigliere può fare domande al Presidente della Regione o all'organo amministrativo competente.
VII COLLABORAZIONE FRA L'ASSEMBLEA E GLI ORGANI DELL'AUTOGOVERNO LOCALE
Articolo 48
Negli affari di interesse comune, l'Assemblea collabora con gli organi rappresentativi delle altre unità dell'autogoverno territoriale (regionale).
La collaborazione di cui al comma 1 del presenta articolo, si svolge tramite uno scambio di esperienze, l'istituzione di organi comuni, azioni comuni, la conformazione delle opinioni, lo scambio dei programmi, la documentazione e il materiale informativo, le riunioni comuni e lo scambio di delegazioni, specialmente nei settori dell'autogoverno e dell'amministrazione locale, dell'economia, della cultura e dello sport.
In riferimento all'attuazione della collaborazione di cui ai commi 1 e 2 di presente articolo, l'Assemblea, a eccezione del Comitato per la cooperazione internazionale e gli affari europei, può istituire altri organi, delegazioni e gruppi.
Gli organi di cui al comma precedente, informano l'Assemblea del proprio operato.
VIII COLLABORAZIONE FRA L'ASSEMBLEA E LE ASSOCIAZIONI NON GOVERNATIVE
Articolo 49
L'Assemblea collabora con le associazioni non governative negli affari di interesse comune, nonché nello scambio di esperienze, nelle azioni comuni, nella conformazione delle opinioni, nello scambio di programmi e materiale informativo.
Quando si esaminano le questioni di interesse per le associazioni non governative, i loro rappresentanti autorizzati possono essere presenti alle sedute degli organi di lavoro dell'Assemblea, senza diritto di voto.
Allo scopo di migliorare la collaborazione, è consentito trasmettere ai rappresentanti delle associazioni non governative gli inviti alle sedute dell'Assemblea. Alle sedute i rappresentanti autorizzati delle associazioni non governative possono parlare solo su invito dell'Assemblea.
Nel caso che i rappresentanti delle associazioni non governative volessero rivolgersi ai consiglieri, devono precedentemente presentare la richiesta al presidente dell'Assemblea.
Su proposta di presidente dell'Assemblea, al momento della constatazione dell'ordine del giorno, l'Assemblea decide anche in merito al diritto di intervenire da parte dei rappresentanti delle associazioni non governative. Il loro intervento può durare al massimo 5 minuti.
L'Assemblea può per alcune questioni nominare anche degli organi di lavoro provvisori costituiti dai rappresentanti dell'Assemblea regionale e dalle associazioni non governative.
IX COLLABORAZIONE FRA L'ASSEMBLEA E I CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI, NONCHé CON LE ASSOCIAZIONI DELLE COMUNITà ETNICHE O MINORANZE NAZIONALI
Articolo 50
Al fine di migliorare, mantenere e tutelare la posizione delle minoranze nazionali, gli appartenenti alle minoranze nazionali, eleggono secondo la modalità stabilita per legge, i propri rappresentanti delle minoranze nazionali nei consigli delle minoranze nazionali e i rappresentanti delle minoranze nazionali.
Nel procedimento di emanazione delle norme e degli altri atti, gli organi di lavoro dell'Assemblea si consultano regolarmente riguardo alle questioni concernenti i diritti e alla posizione delle minoranze nazionali.
La collaborazione di cui al comma precedente, si svolge tramite lo scambio di informazioni, l'istituzione di organi comuni, le iniziative comuni, il coinvolgimento dei rappresentanti dei consigli delle minoranze nazionali e i rappresentanti delle minoranze nazionali nei vari organi al livello della Regione Istriana, appoggiando i programmi dei consigli delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali e in altri modi.
Se non diversamente stabilito da un'altra norma, si ritiene che il parere riguardo alla proposta dell'atto inviato dall'organo di lavoro dell'Assemblea regionale al Consiglio della minoranza nazionale o al rappresentante della minoranza nazionale sia positivo, se entro un termine di 8 giorni dalla ricezione della proposta dell'atto, il consiglio della minoranza nazionale o il rappresentante della minoranza nazionale non ha inoltrato all'organo di lavoro dell'Assemblea regionale un parere diverso o non ha avuto obiezioni sulla proposta dell'atto.
Gli organi di lavoro dell'organo rappresentativo hanno l'obbligo di esaminare anche le proposte dei consigli delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali in merito all'emanazione degli atti generali che riguardano le minoranze nazionali e proporre all'Assemblea regionale e al Presidente della Regione le misure e le attività da intraprendere, nonché l'emanazione dell'atto che migliorerà la loro posizione.
L'organo di lavoro dell'Assemblea regionale ha l'obbligo di esaminare e rispondere alla proposta dei consigli delle minoranze nazionali o dei rappresentanti delle minoranze nazionali, entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa.
Articolo 51
Nel caso che il Consiglio della minoranza nazionale o il rappresentante della minoranza nazionale considerassero che l'atto generale emanato dall'Assemblea, o qualsiasi sua disposizione, fossero contrari alla Costituzione o alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, questi hanno l'obbligo di informarne immediatamente e al massimo entro 8 giorni dalla ricezione dell'atto, il ministero competente dell'amministrazione generale e il Presidente della Regione.
Articolo 52
L'Assemblea collabora con le associazioni delle comunità etniche e nazionali e con le minoranze nelle questioni d'interesse comune, nonché nello scambio di esperienze, nelle attività comuni, nell'adeguamento dei pareri, nello scambio dei programmi, del materiale informativo e altro.
La collaborazione di cui al comma 1 di questo articolo, si svolge tramite uno scambio di esperienze, l'istituzione di organi comuni, di iniziative comuni, l'adeguamento dei pareri, lo scambio dei programmi, della documentazione e del materiale informativo, nonché con riunioni comuni, specialmente nel campo dell'istruzione pubblica, della cultura e dello sport.
Per quel che concerne l'attuazione della collaborazione di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, l'Assemblea, oltre al Comitato per i diritti delle comunità etniche e minoranze nazionali , può istituire anche altri organi.
Gli organi di cui al comma precedente, informano l'Assemblea del proprio operato.
Articolo 53
La Regione istriana riconosce lo status e l'importanza dell'Unione Italiana - Talijanska unija quale rappresentante degli appartenenti alla comunità nazionale italiana, consulta, acquisisce e crea scambi d'esperienze nelle questioni che riguardano gli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
X USO DELLA LINGUA E DELLA SCRITTURA NEL LAVORO DELL'ASSEMBLEA
Articolo 54
Conformemente allo Statuto della Regione Istriana, nel lavoro dell'Assemblea, accanto all'uso ufficiale della lingua croata e della scrittura latina, si garantisce l'uso ufficiale ed equiparato della lingua italiana.
Tutti gli organi dell'Assemblea rispettano la validità dei documenti privati di carattere giuridico, redatti sul territorio della Repubblica di Croazia, anche quando scritti in lingua italiana.
Articolo 55
Il lavoro dell'Assemblea della Regione istriana si svolge in lingua croata, scrittura latina e in lingua italiana.
L'Assemblea garantisce il bilinguismo della lingua croata e lingua italiana nei seguenti casi:
- nello scrivere il testo di timbri e stampiglie con lettere della stessa grandezza,
- nello scrivere, con lettere della stessa grandezza, le tabelle degli organi rappresentativi, esecutivi ed amministrativi, come pure delle persone giuridiche esercenti pubblici poteri,
- nello scrivere i titoli degli atti con lettere della stessa grandezza.
Articolo 56
La Segreteria dell'Assemblea ha l'obbligo di custodire, accanto agli atti originali emanati dall'Assemblea in lingua croata, anche le copie degli atti in lingua italiana.
Articolo 57
Ai consiglieri e ai cittadini viene garantita in versione bilingue:
- la consegna dei materiali per la seduta dell'Assemblea,
- la stesura del verbale e la pubblicazione delle conclusioni,
- la pubblicazione delle informazioni ufficiali e degli inviti degli organi rappresentativi, esecutivi e amministrativi.
Articolo 58
L'Assemblea garantisce ai cittadini il bilinguismo, in lingua croata e italiana per:
- il rilascio dei documenti pubblici,
- la stampa dei moduli che si usano per motivi ufficiali.
Articolo 59
L'Assemblea garantisce che, che nei procedimenti dinanzi agli organi amministrativi della Regione Istriana, gli appartenenti alla comunità nazionale italiana abbiano gli stessi diritti come nel procedimento dinanzi agli organi dell'amministrazione statale di primo grado.
Articolo 60
Nel procedimento svolto presso gli organi della Regione Istriana, la prima lettera viene consegnata alla parte in lingua croata e italiana.
La lingua e la scrittura in cui la parte consegna il primo atto, è ritenuta la lingua e la scrittura che questa desidera usare nel procedimento e quindi nella procedura che segue, si usano direttamente le disposizioni degli articoli da 14 a 20 della Legge sull'uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali ("Gazzetta ufficiale" numero 51/2000.)
XI PARITà DI NASCITA E DI GENERE
Articolo 61
Le espressioni usate nel presente Regolamento e nelle norme emanate in base a esso, che hanno accezione di genere (indipendentemente dal modo in cui sono state scritte come per es. consigliere o consigliera, presidente o presidentessa, vicepresidente della Regione , assessore o assessora), indipendentemente se usate in forma maschile o femminile, comprendono allo stesso modo sia il genere maschile che quello femminile.
Articolo 62
La candidatura per tutti gli incarichi è paritetica per entrambi i generi.
Al momento della nomina negli organi della Regione istriana, come pure nelle delegazioni, i proponenti devono tenere conto della parità di nascita e di genere.
Articolo 63
L'Assemblea della Regione Istriana fonderà istituirà tramite delibera speciale una commissione che avrà l'obiettivo di promuovere una partecipazione paritetica delle donne e degli uomini negli organi della Regione Istriana e il miglioramento della posizione del genere sottorappresentato.
XII PROCEDIMENTO PER PROPORRE, CONSTATARE ED EMANARE GLI ATTI
1 Disposizioni generali
Articolo 64
Sulla base delle proprie autorizzazioni e secondo il modo stabilito dalla legge e dal Regolamento, l'Assemblea emana lo Statuto, il Regolamento, le delibere, il Bilancio, il Bilancio consuntivo annuale, i provvedimenti, le raccomandazioni, le conclusioni, le istruzioni, le dichiarazioni, le risoluzioni, le carte, i ringraziamenti e fornisce le interpretazioni autentiche degli atti da essa emanati. L'Assemblea emana inoltre i programmi per i fabbisogni pubblici nella cultura, nell'istruzione pubblica, nello sport e altro.
Gli organi di lavoro dell'Assemblea nel proprio lavoro emanano conclusioni, esprimono pareri e raccomandazioni.
Articolo 65
La delibera stabilisce i rapporti sociali e gli altri rapporti importanti per i cittadini e le persone giuridiche, quale atto di determinazione dell'assetto interno, dell'ambito di competenze e delle autorizzazioni degli organi amministrativi, atto con cui si istituiscono le organizzazioni, gli enti, le società commerciali e le altre persone giuridiche, si stabiliscono i loro diritti e doveri, nonché altre questioni d'interesse generale per i cittadini della Regione istriana.
Gli atti che disciplinano i rapporti interni, l'organizzazione, il modo di lavorare o si regola l'attuazione delle autorizzazioni generali dell'Assemblea, si possono emanare sotto forma di delibere, regolamenti e regole.
Articolo 66
Mediante il provvedimento si svolge l'elezione, la nomina o la destituzione, si dà il consenso o si confermano gli atti degli organi, delle associazioni e delle società commerciali nel casi previsti e si stabiliscono i rapporti interni e le questioni organizzative.
Articolo 67
Tramite la raccomandazione dell'Assemblea si esprimono i pareri su singole questioni di interesse generale e il modo di risolvere singoli problemi, si indica l'importanza di alcune questioni che si riferiscono all'applicazione delle leggi e di altre norme, le norme emanate dall'Assemblea della Regione Istriana, si esprime il parere riguardo all'armonizzazione dei rapporti e della collaborazione reciproca con gli altri livelli di potere, nelle questioni di interesse comune e si propone il modo e le misure da intraprendere per risolvere le singole questioni conformemente ai suoi interessi.
Articolo 68
Per mezzo della conclusione si prende una posizione, si esprimono opinioni o si accertano gli obblighi di presidente della Regione e degli organi amministrativi, nonché di altri organi nella preparazione degli atti e delle misure per l'applicazione delle delibere dell'Assemblea.
Con la conclusione si risolvono anche le altre questioni nell'ambito di lavoro dell'Assemblea e dei suoi organi di lavoro.
Articolo 69
Con le istruzioni l'Assemblea nell'ambito del proprio lavoro e delle proprie competenze, indica espressamente ad alcuni organi, enti e organizzazioni, il modo e i termini per l'attuazione di determinate operazioni o il procedimento da osservare in certe circostanze, conformemente alle norme.
Articolo 70
La dichiarazione esprime il punto di vista generale dell'Assemblea rispetto ad alcune questioni importanti e interessanti per la Regione Istriana, oppure rispetto a questioni di un certo rilievo nel campo economico, culturale o politico.
Con la risoluzione dell'Assemblea sottolinea la situazione e i problemi in un determinato settore di interesse pubblico, nonché le misure da intraprendere in tale settore.
Nell'interpretazione autentica l'Assemblea esprime la sua opinione conclusiva su eventuali dubbi o opinioni divergenti riguardo a determinate disposizioni degli atti emanati.
Articolo 71
Gli atti originali emanati dall'Assemblea regionale vengono firmati dal Presidente dell'Assemblea regionale o dalla persona che la presiede.
Gli atti originali dell'Assemblea si custodiscono presso la Segreteria dell'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea custodisce gli atti generali, dell'evidenza degli atti dell'Assemblea e della loro pubblicazione, conformemente allo Statuto.
Il Presidente dell'Assemblea correggerà tramite provvedimento l'atto originale dell'Assemblea.
Il Segretario dell'Assemblea può correggere l'errore pubblicato e uniformare il testo con l'atto originale.
Articolo 72
Nel caso che il Presidente dell'Assemblea accertasse che la proposta dell'atto presentato non è conforme alle disposizioni di questo Regolamento, chiederà al proponente di conformare entro un determinato termine la proposta dell'atto con le disposizioni di questo Regolamento.
Per il periodo che intercorre fino alla correzione delle carenze dell'atto da parte del proponente, si fermeranno anche i termini stabiliti per l'esame dell'atto previsti da questo Regolamento, e se non si dovesse rimediare alle carenze dell'atto entro 15 giorni dall'invito a conformare la proposta dell'atto, questa sarà ritenuta ritirata.
2 Esame della proposta dell'atto
Articolo 73
Hanno diritto a proporre gli atti i membri dell'Assemblea, il Presidente della Regione, gli organi di lavoro dell'Assemblea, i consigli cittadini e comunali, i sindaci e il 10% degli elettori.
Se l'iniziativa di emanazione dell'atto proviene dai consigli cittadini e comunali, dai sindaci oppure dagli elettori conformemente allo Statuto, quest'iniziativa può essere rilevata dal Presidente della Regione.
In via eccezionale rispetto alla disposizione del comma 1 di questo articolo soltanto il Presidente della Regione può proporre il bilancio della Regione Istriana.
Articolo 73a
I cittadini hanno il diritto di proporre all'Assemblea l'emanazione di un atto generale o la soluzione di una determinata questione di competenza dell'Assemblea e presentare petizioni sulle questioni di competenza autogovernativa della Regione, di rilevanza locale e in conformità con la legge e lo Statuto.
L'Assemblea deve considerare la proposta e la petizione di cui al comma 1 del presente articolo, qualora questa venga sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nella lista elettorale della Regione e rispondere a coloro che l'hanno presentata, al massimo entro tre mesi dalla ricezione della proposta.
Le proposte e le petizioni di cui al comma 1 di questo articolo, vanno presentate secondo la forma, la modalità e il procedimento previsti per la presentazione degli atti, e possono essere presentate anche in forma elettronica.
Articolo 74
Il procedimento per l'emanazione dell'atto viene avviato mediante la relativa proposta di emanazione.
La proposta di emanazione dell'atto, assieme al relativo disegno dell'atto, si trasmette al Presidente dell'Assemblea.
Il presidente dell'Assemblea sottoporrà la proposta per l'emanazione dell'atto al Presidente della Regione, nel caso che questi non sia il proponente di cui all'art. 72 del Regolamento.
Articolo 75
Il proponente dell'atto avvia il procedimento per l'emanazione dello stesso presentando una richiesta al Presidente dell'Assemblea nella quale chiede che l'atto in questione sia inserito nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.
Alla richiesta si allega la proposta della atto e la relativa motivazione che consiste di: fondamento giuridico, valutazione della situazione e questioni fondamentali da stabilire mediante l'atto, i termini di tempo per la sua attuazione, le conseguenze provenienti dall'emanazione dell'atto e i mezzi necessari per l'attuazione dello stesso.
La proposta di atto contiene le soluzioni sotto forma di disposizioni giuridiche. Alcuni atti si possono proporre quali alternative complete o parziali.
Quando è necessario assicurare i mezzi per l'attuazione dell'atto, il proponente deve indicare da quale voce del Bilancio prelevare i mezzi, rispettivamente proporre il modo per assicurare i mezzi per l'attuazione dell'atto.
Dopo aver presentato la richiesta per inserire l'atto nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea, il proponente informa il Presidente dell'Assemblea sul nominativo di colui che all'Assemblea e agli organi di lavoro dell'Assemblea fornirà spiegazioni sull'atto proposto.
Articolo 76
Il presidente della Regione, ossia l'organo di lavoro competente esaminano il disegno dell'atto proposto, propongono le relative modifiche e le integrazioni, esprimono il proprio parere e lo trasmettono al proponente, nel caso in cui il Presidente della Regione e l'organo di lavoro competente non siano i proponenti.
Nel caso che il Presidente della Regione assumesse l'iniziativa di emanare l'atto, la proposta constatata dell'atto andrebbe trasmessa al Presidente dell'Assemblea che la inserirebbe nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.
Se nell'esaminare l'atto proposto il Presidente della Regione o l'organo di lavoro competente avessero delle osservazioni rilevanti circa il disegno dell'atto proposto, essi lo restituiranno al proponente che procederà alla rielaborazione dell'atto, conformemente al parere di tali organi e al presente Regolamento.
Articolo 77
Il presidente dell'Assemblea trasmette la proposta ricevuta dell'atto ai consiglieri, ai presidenti degli organi di lavoro competenti dell'Assemblea e al Presidente della Regione, nel caso che quest'ultimo non sia il proponente.
Se due o più proponenti presentassero delle proposte di atto distinte le une dalle altre ma che regolano lo stesso settore, il presidente dell'Assemblea le avvierà agli organi di lavoro competenti dell'Assemblea per la relativa procedura conformemente al comma 1 di questo articolo, e dopo aver ottenuto la relazione di questi organi, nel caso che lui sia uno dei proponenti, inviterà i proponenti a unificare eventualmente le proposte degli atti per creare un'unica proposta.
Nel caso che non si giungesse all'accordo di cui al comma 2 del presente articolo, il Presidente dell'Assemblea inserirà nella proposta dell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea le proposte distinte degli atti, secondo i termini stabiliti dal presente Regolamento.
3 Il procedimento di emanazione degli atti
Articolo 78
Prima del dibattito sulla proposta dell'atto alla seduta dell'Assemblea, la proposta dell'atto viene esaminata dagli organi di lavoro nel cui ambito lavorativo rientrano le questioni stabilite dallo stesso, a eccezione del caso in cui l'atto è stato avviato in procedura urgente.
Gli organi di lavoro si esprimono rispetto a tutti gli elementi della proposta dell'atto.
Nel caso che l'organo di lavoro non esaminasse l'atto proposto entro la seduta dell'Assemblea, lo stesso sarà esaminato alla seduta dell'Assemblea indipendentemente da questa circostanza.
Nel caso che oltre all'organo di lavoro competente, la proposta dell'atto fosse esaminata anche da altri organi, gli altri organi trasmetteranno la propria opinione, le osservazioni e le proposte all'organo di lavoro competente tenendo conto che l'organo di lavoro competente può discutere delle loro opinioni.
In via eccezionale rispetto alla disposizione precedente, il presidente della Regione quando non è in veste di proponente, trasmette direttamente all'Assemblea la propria opinione e le proposte riguardanti la proposta dell'atto.
Articolo 79
Dopo aver terminato il dibattito e tirato le somme dei risultati dello stesso, l'organo di lavoro competente presenta il verbale al presidente dell'Assemblea assieme alle opinioni e alle proposte espresse nel dibattito.
Il Presidente dell'Assemblea trasmette il verbale di cui al comma 1 del presente articolo al proponente dell'atto, ai consiglieri, ai presidenti degli organi di lavoro e al Presidente della Regione, conformemente a questo Regolamento.
Articolo 80
Il dibattito concernente la proposta dell'atto, si può svolgere alla seduta dell'Assemblea anche come dibattito generale e dibattito sui alcuni punti dettagliati.
Se è in atto un dibattito generale, questo si svolge riguardo alla necessità di emanare l'atto proposto, alle questioni fondamentali da stabilire per mezzo di questo atto, al fondamento giuridico per regolare i rapporti proposti tramite questo atto, nonché all'educazione e al modo per stabilire questi rapporti.
Nel caso che l'Assemblea valuti che non sia necessario emanare l'atto, questo sarà respinto tramite una conclusione, senza andare nei dettagli. La conclusione relativa al rifiuto dell'atto proposto deve essere motivata e trasmessa al proponente.
Il dibattito sui dettagli si svolge quale dibattito sul testo della proposta dell'atto.
Articolo 81
Il presidente della Regione può chiedere e ottenere la parola nel dibattito anche quando non è il proponente dell'atto.
Gli emendamenti vengono trasmessi in forma scritta al Presidente dell'Assemblea che prima di deliberare in merito, conformemente al presente Regolamento, li legge alla seduta dell'Assemblea.
In via eccezionale, il consigliere può presentare l'emendamento alla proposta dell'atto anche alla seduta stessa, nel corso del dibattito. Anche questo tipo di emendamento va presentato per iscritto e fornito di motivazione orale o scritta.
Il proponente dell'atto può presentare gli emendamenti fino alla conclusione del dibattito.
Il Presidente della Regione può presentare gli emendamenti fino alla conclusione del dibattito anche quando non è lui a proporre l'atto.
Articolo 82
Nel caso che gli emendamenti siano tali da modificare considerevolmente o divergere dalla proposta dell'atto, l'Assemblea può decidere di rimandare il dibattito per consentire ai consiglieri di prepararsi per deliberare.
La votazione sull'emendamento sarà rimandata anche su richiesta del Presidente della Regione, indipendentemente dal fatto che lui sia il proponente, e può essere rimandata anche su richiesta dell'organo di lavoro competente o del Comitato per lo statuto, il regolamento e l'autogoverno locale e territoriale (regionale) dell'Assemblea regionale.
Articolo 83
Il proponente dell'atto si esprime in merito agli emendamenti presentati, mentre il Presidente della Regione si esprime rispetto agli emendamenti presentati indipendentemente dal fatto che sia o non sia lui a proporre l'atto.
L'espressione di cui al comma 1 del presente articolo, è di regola orale e si svolge durante il dibattito o subito prima della votazione su singoli emendamenti o su tutti gli emendamenti.
Articolo 84
Prima di votare sugli emendamenti, si può decidere di interrompere il dibattito e trasmettere gli emendamenti al Presidente della Regione per stabilire il testo finale delle disposizioni dell'atto da modificare per mezzo degli emendamenti, e per le altre disposizioni dell'atto proposto, connesse a queste disposizioni.
Articolo 85
L'emendamento presentato entro i termini prescritti, diventa parte integrante della proposta dell'atto e non viene votato separatamente: 1) se presentato dal proponente dell'atto 2) se presentato dall'organo di lavoro competente o dal Comitato per lo statuto, il regolamento, l'autogoverno locale e territoriale (regionale) dopo aver ottenuto il consenso del proponente 3) se presentato dal consigliere, dopo aver ottenuto il consenso del proponente.
Articolo 86
Se la proposta dell'atto non è stata presentata dal Presidente della Regione, l'emendamento sulla proposta non approvata dal Presidente della Regione sarà votato separatamente.
L'emendamento approvato alla seduta dell'Assemblea, diventa parte integrante della proposta dell'atto di cui si delibera.
L'emendamento viene votato osservando l'ordine degli articoli in oggetto compresi nella proposta dell'atto e in base all'ordine in cui sono stati presentati gli emendamenti.
Articolo 87
Dopo che è stato concluso il dibattito e che è stato deliberato in merito agli emendamenti, si procede all'emanazione dell'atto proposto conformemente allo Statuto e al presente Regolamento.
Si procederà all'emanazione di cui al comma 1 del presente articolo, se l'attuazione dell'atto proposto non implica nuovi obblighi materiali per la Regione Istriana, ossia se l'Assemblea accertasse di disporre dei mezzi finanziari per l'attuazione di tali obblighi conformemente alla legge.
Se l'Assemblea durante il dibattito sulla proposta dell'atto, accertasse che la proposta dell'atto non è completa per poter essere approvata, oppure se durante il dibattito fosse presentato un numero sproporzionatamente grande di emendamenti rispetto al numero di articoli dell'atto proposto, l'Assemblea approverà la proposta dell'atto con una conclusione, stabilirà il proprio parere, le proposte e le opinioni e avvierà l'atto proposto al proponente che dovrà preparare la proposta finale dell'atto e restituirla all'Assemblea, di regola alla seduta successiva per sottoporla alla seconda lettura.
L'Assemblea può decidere della richiesta di cui al comma 2 del presente articolo anche su richiesta del proponente dell'atto, indipendentemente dal numero di emendamenti presentati, come pure su proposta del Presidente della Regione o su propria iniziativa.
Articolo 88
Sulla base della conclusione dell'Assemblea, il proponente dell'atto redigerà la proposta finale dello stesso.
In accordo con il proponente dell'atto, l'Assemblea può stabilire che la proposta finale dell'atto venga elaborata dall'organo di lavoro competente dell'Assemblea o dal Presidente della Regione, però in tal caso essi vengono considerati proponenti dell'atto e il proponente precedente perde questa facoltà.
Articolo 89
La proposta finale dell'atto viene presentata dal proponente autorizzato secondo la forma, il modo e il procedimento stabiliti per presentare della proposta dell'atto.
Oltre a quanto indicato all'articolo 74 del Regolamento, la motivazione orale della proposta finale dell'atto alla seduta dell'Assemblea, comprende: le differenze tra le soluzioni che si propongono rispetto alle soluzioni della proposta dell'atto, i motivi per i quali si sono create queste differenze, le proposte e i pareri presentati riguardo alla proposta dell'atto, i motivi per i quali si sono create queste differenze, nonché le proposte e i pareri concernenti la proposta dell'atto, non approvati dal proponente, con la relativa motivazione.
Articolo 90
Dopo che il presidente dell'Assemblea ha ricevuto la proposta finale dell'atto, conformemente all'articolo precedente del presente Regolamento, per sottoporlo all'Assemblea, agli organi di lavoro dell'Assemblea infine al dibattito dell'Assemblea per deliberare in merito (nella sua seconda lettura), si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano la proposta dell'atto.
In via eccezionale rispetto alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, le motivazioni introduttive sono di regola più brevi e il dibattito su alcuni emendamenti si svolge di regola integralmente e separatamente dall'approvazione dei singoli emendamenti, a meno che, terminato il dibattito sui singoli emendamenti, l'Assemblea non decidesse di procedere a deliberare sugli emendamenti.
Articolo 91
Concluso il dibattito sulla proposta finale dell'atto e dopo aver deliberato sugli emendamenti, si procede all'emanazione dell'atto.
4 Emanazione dell'atto per procedimento d'urgenza
Articolo 92
In via eccezionale, quando si tratta di interessi particolari della Regione Istriana o di interessi più vasti, quando esistono motivi particolarmente giustificati, ossia quando ciò è indispensabile per prevenire o rimediare a disturbi nelle singole attività, l'atto di cui in questo Regolamento, si può emanare anche per procedimento d'urgenza.
Nel procedimento di emanazione dell'atto per procedimento d'urgenza, non si svolge il dibattito preliminare negli organi di lavoro dell'Assemblea.
Articolo 93
Accanto alla proposta di emanazione dell'atto per procedimento d'urgenza, si presenta la proposta finale dell'atto di cui in questo Regolamento, comprendente la motivazione speciale dei motivi del procedimento d'urgenza. Se la proposta viene presentata dal consigliere, questa deve essere sostenuta per iscritto da altri quattro consiglieri.
Articolo 94
La proposta di emanare l'atto per procedimento d'urgenza va presentata al Presidente dell'Assemblea regionale al massimo tre giorni prima della constatazione dell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea trasmette senza indugi la proposta dell'atto all'organo di lavoro competente, ai consiglieri e al Presidente, qualora non sia lui a proporre l'atto.
Articolo 95
Durante l'accertamento dell'ordine del giorno all'inizio della seduta dell'Assemblea regionale, oppure durante l'accertamento delle integrazioni dell'ordine del giorno si decide in merito alla proposta di emanazione dell'atto per procedimento d'urgenza.
Nel caso che il Presidente dell'Assemblea non inserisse nell'ordine del giorno la proposta di emanare l'atto per procedimento d'urgenza, e la proposta è statao presentata entro i termini e nel modo stabilito dal presente Regolamento, allora su richiesta del proponente dell'atto, si decide innanzitutto senza dibattito se inserire la proposta nell'ordine del giorno, e se la proposta viene accolta, allora si decide sulla proposta per il procedimento d'urgenza.
Nel caso che la proposta per il procedimento d'urgenza non fosse approvata, però fosse approvata la proposta di emanare l'atto, la proposta presentata sarà discussa secondo la modalità prevista per l'emanazione regolare degli atti.
Articolo 96
Nel caso che si approvasse la proposta di emanare l'atto per procedimento d'urgenza, prima o durante la discussione relativa all'atto proposto, se non è il Presidente della Regione a proporre l'atto, egli può richiedere, prima di deliberare in merito all'atto proposto e alle circostanze per cui si richiede il procedimento d'urgenza, il parere dell'organo di lavoro competente, e del Comitato per lo statuto, il regolamento, l'autogoverno locale e territoriale (regionale).
Riguardo all'atto proposto che viene emanato per procedimento d'urgenza, è possibile presentare gli emendamenti fino alla conclusione del dibattito, e per quel che riguarda la procedura con gli emendamenti, si applicano le disposizioni di questo Regolamento che riguardano gli emendamenti sulla proposta dell'atto emanati per procedimento ordinario.
L'atto inserito nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea per l'emanazione per procedimento d'urgenza, viene emanato alla seduta stessa, senza seconda lettura.
5 Interpretazione autentica degli atti
Articolo 97
La proposta per fornire l'interpretazione autentica di un singolo atto dell'Assemblea regionale, può essere presentata dal Presidente della Regione, dall'organo di lavoro competente dell'Assemblea e dal consigliere.
La proposta di cui al comma 1 del presente articolo, viene presentata al Presidente dell'Assemblea e deve comprendere la denominazione dell'atto, l'indicazione delle disposizioni per le quali è richiesta la motivazione autentica, nonché la descrizione dei dubbi e l'indicazione dei motivi per cui viene presentata la proposta.
Il Presidente dell'Assemblea trasmette la proposta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al Comitato per lo statuto, il regolamento, l'autogoverno locale e territoriale (regionale) e al Presidente della Regione nel caso che quest'ultimo non sia il proponente.
Articolo 98
Se il Comitato per lo statuto, il regolamento, l'autogoverno locale e territoriale (regionale) valutasse infondata la proposta per l'interpretazione autentica, stabilirà la proposta del testo dell'interpretazione autentica e la trasmetterà all'Assemblea, assieme alla propria motivazione. Se il Comitato per lo statuto, regolamento, autogoverno locale e territoriale (regionale) valutasse infondata la proposta per l'interpretazione autentica, trasmetterà all'Assemblea la risposta motivata e l'Assemblea delibererà in merito.
XIII DOMANDE DEI CONSIGLIERI E INTERPELLANZE
1 Domande dei consiglieri
Articolo 99
All'inizio di ogni seduta, dopo la verifica del verbale e prima di passare al punto successivo dell'ordine del giorno, i consiglieri al punto "Domande dei consiglieri, proposte e informazioni" possono porre le proprie domande.
Le domande dei consiglieri, le proposte e le informazioni durano 60 minuti.
Il consigliere può porre al Presidente della Regione o all'assessore un massimo di due domande. La domanda deve essere breve e chiara. La formulazione della domanda non può durare più di due (2) minuti.
Alle domande dei consiglieri rispondono il Presidente della Regione, l'assessore o un'altra persona autorizzata dal Presidente della Regione.
Ricevuta la risposta, il consigliere può esprimere il suo parere rispetto alla risposta e porre una domanda aggiuntiva che può durare un (1) minuto, oppure richiedere una risposta scritta.
Dopo aver formulato la domanda aggiuntiva, il Presidente della Regione ha il diritto di fornire una risposta della durata di due (2) minuti.
Nel corso delle domande dei consiglieri, il consigliere non può chiedere la parola per rispondere alla citazione (replica) o correggere una citazione errata formulata nella domanda di un altro consigliere o nella risposta espressa dal Presidente della Regione o dall'assessore.
Articolo 100
Le domande dei consiglieri vanno poste al Presidente della Regione in forma scritta e orale.
Alle domande che i consiglieri hanno formulato, si risponde di regola alla seduta stessa, in caso contrario il Presidente della Regione o il Presidente dell'Assemblea hanno l'obbligo di indicare i motivi per cui non è possibile esprimere la risposta.
La risposta del Presidente della Regione o della persona autorizzata dal Presidente della Regione a fornire risposte, può durare fino a cinque (5) minuti.
Se la risposta alla domanda posta non è stata fornita alla riunione dell'Assemblea, questa viene data al consigliere quanto prima, di regola alla seduta successiva dell'Assemblea.
La risposta alla domanda del consigliere avviene entro un termine massimo di 30 giorni. In via eccezionale, su richiesta del Presidente della Regione o dell'assessore, l'Assemblea può prorogare i termini per rispondere alla domanda del consigliere.
Articolo 101
Se la risposta alla domanda del consigliere costituisce un segreto ufficiale o comprende dati confidenziali, il Presidente della Regione, al quale è stata formulata la domanda può proporre di rispondere direttamente al consigliere cioè senza la presenza del pubblico, oppure a una seduta chiusa al pubblico dell'organo di lavoro nelle cui competenze rientra l'argomento della domanda. L'Assemblea decide in merito a questa proposta.
Articolo 102
Se il Presidente della Regione o l'assessore non disponesse di informazioni sufficienti per rispondere alla domanda del consigliere, potrà richiedere delle informazioni aggiuntive da altri organi competenti per rispondere alla domanda.
Articolo 103
Nel caso che il Presidente della Regione non rispondesse alla domanda del consigliere, conformemente all'art. 98 il Presidente dell'Assemblea invierà un sollecito al Presidente della Regione chiedendogli di fornire una risposta entro un termine di otto (8) giorni.
2 Interpellanza
Articolo 104
L'interpellanza alla seduta dell'Assemblea, apre il dibattito su questioni pubbliche particolarmente importanti e rientranti nelle competenze dell'Assemblea, sul lavoro del Presidente della Regione o su singole decisioni del Presidnete della Regione, oppure sul lavoro dei singoli organi amministrativi e assessori o sull'osservanza della politica e delle norme prescritte. L'interpellanza si può presentare anche quando il consigliere non è soddisfatto dell'ulteriore risposta scritta del Presidente della Regione o dell'assessore circa la domanda formulata, se la domanda (o la risposta) fornisce dei motivi particolarmente giustificati per aprire un dibattito in sede di Assemblea.
L'interpellanza va presentata al Presidente dell'Assemblea per iscritto e viene mossa e firmata da un minimo di dieci (10) consiglieri. Il problema che viene presentato tramite l'interpellanza deve essere posto in modo chiaro e inequivocabile e dev'essere motivato.
Articolo 105
Il presidente dell'Assemblea trasmette l'interpellanza al Presidente della Regione e ai consiglieri.
Il presidente della Regione esamina l'interpellanza e presenta in merito il suo parere compreso in una relazione, al presidente dell'Assemblea entro un termine massimo di 15 giorni dal recapito della stessa.
Il Presidente dell'Assemblea trasmette ai consiglieri la relazione di cui al comma precedente.
Articolo 106
L'interpellanza, completa della relazione del Presidente della Regione, di regola viene inserita nell'ordine del giorno della seduta successiva dell'Assemblea.
Il rappresentante del gruppo di consiglieri promotori dell'iniziativa, ha il diritto di presentare e motivare l'interpellanza alla seduta dell'Assemblea, mentre il Presidente della Regione ha il diritto di motivare oralmente alla seduta il suo parere riguardo all'interpellanza.
La motivazione e la risposta del Presidente della Regione riguardo all'interpellanza, possono durare al massimo 10 minuti.
Il presidente dell'Assemblea svolge poi il dibattito conformemente al presente Regolamento.
Articolo 107
L'Assemblea può concludere il dibattito sull'interpellanza stabilendo un suo parere sul problema da essa presentato, stabilendo gli obblighi del Presidente della Regione o dei singoli organi della Regione, emanando la conclusione sul modo e i termini per l'attuazione della politica constatata o per l'osservazione di determinati atti e norme.
Articolo 108
I consiglieri che hanno mosso l'interpellanza, possono ritirarla al massimo prima dell'inizio del relativo dibattito.
Nel caso che l'interpellanza fosse stata respinta alla seduta dell'Assemblea, non sarà possibile muovere nuovamente l'interpellanza sullo stesso tema prima dello scadere di tre (3) mesi dal giorno in cui l'Assemblea ha emanato la conclusione in cui l'interpellanza è stata respinta.
XIV ORDINE ALLE SEDUTE
1 Convocazione delle sedute
Articolo 109
Il Presidente dell'organo rappresentativo convoca la seduta dello stesso.
Il Presidente ha l'obbligo di convocare la seduta dell'organo rappresentativo su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri entro 15 giorni dal giorno di recapito della richiesta.
Nel caso che il presidente dell'organo rappresentativo non convocasse la seduta entro il termine indicato al comma 2 di questo articolo su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri dell'organo rappresentativo, la seduta sarà convocata dal Presidente della Regione entro un termine di 8 giorni.
Dopo lo scadere dei termini di cui al comma 3 del presente articolo, il capo dell'organo centrale dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) può convocare la seduta, su richiesta motivata di un terzo dei membri dell'organo amministrativo.
La seduta dell'organo rappresentativo, convocata conformemente alle disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si deve tenere entro 15 giorni dal giorno della sua convocazione.
La seduta convocata contrariamente alle disposizioni del presente articolo, è ritenuta illegittima e gli atti emanati nulli.
Articolo 110
La seduta dell'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Assemblea.
L'invito alla seduta dell'Assemblea e il relativo materiale vengono trasmessi ai consiglieri e agli organi di lavoro dell'Assemblea al massimo entro otto (8) giorni lavorativi prima della seduta dell'Assemblea.
In via eccezionale, rispetto alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, per la seduta costitutiva dell'Assemblea e in casi particolarmente giustificati, l'invito alla seduta dell'Assemblea può essere trasmesso al massimo 24 ore prima della seduta dell'Assemblea e qualche singolo materiale si può consegnare anche alla seduta stessa dell'Assemblea.
Il materiale più complesso e importante che sarà oggetto di discussione alla seduta dell'Assemblea e agli organi di lavoro dell'Assemblea, si può trasmettere ai consiglieri anche prima del termine previsto al comma 2 del presente articolo, senza l'invito alla seduta, senza la proposta dell'ordine del giorno, con l'indicazione che questo materiale sarà oggetto di dibattito alla prossima seduta dell'Assemblea.
In via eccezionale, la seduta dell'Assemblea può essere convocata anche tramite telegramma, telefono, posta elettronica o invitando di persona i consiglieri.
Articolo 111
Si ritiene che l'invito e il materiale per la seduta siano stati trasmessi, il giorno in cui sono stati recapitati in posta, inviati per posta elettronica, quando sono diventati accessibili al pubblico tramite l'attrezzatura elettronica per seguire le sedute o quando sono stati consegnati di persona al consigliere.
2 Constatazione dell’ordine del giorno
Articolo 112
Il Presidente dell'Assemblea propone l'ordine del giorno per la seduta dell'Assemblea. Se l'ordine del giorno per la seduta dell'Assemblea è stato proposto per iscritto, il Presidente dell'Assemblea può modificare la proposta dell'ordine del giorno alla seduta stessa dell'Assemblea in modo di aggiungere all'ordine del giorno proposto nuovi punti o oggetti di dibattito.
Se il presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta, modificasse l'ordine del giorno proposto per iscritto in modo di omettere alcuni punti, tale circostanza non si voterebbe a parte, a meno che il proponente dell'atto compreso nel punto omesso dell'ordine del giorno non lo richiedesse esplicitamente.
Articolo 113
Dopo che il presidente dell'Assemblea ha proposto l'ordine del giorno, si procede all'accertamento dello stesso.
Nel caso che nella proposta dell'ordine del giorno non sia stato inserito l'oggetto del dibattito proposto dal proponente autorizzato nel modo previsto da questo Regolamento, e il proponente persista nella propria proposta (di includere l'oggetto del dibattito nell'ordine del giorno), di tale proposta si deciderebbe senza dibattito.
Articolo 114
Al momento della constatazione dell'ordine del giorno innanzitutto si decide separatamente della proposta di omettere un singolo argomento dall'ordine del giorno (nel caso che il proponente richieda esplicitamente di inserirlo), poi della proposta di aggiungere all'ordine del giorno il punto ossia l'oggetto del dibattito, dopo di che si decide dell'urgenza del procedimento, secondo l'art. 94 del Regolamento.
Dopo aver emanato la delibera di cui al comma precedente, il presidente dell'Assemblea chiede l'approvazione dell'ordine del giorno completo.
Articolo 115
Nel caso che il proponente la cui proposta dell'atto è stata inserita nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea rinunciasse alla stessa, l'Assemblea su proposta di al minimo tre (3) consiglieri o del Presidente della Regione, potrà decidere di mantenere la stessa nell'ordine del giorno.
Se l'Assemblea ha emanato la delibera di cui al comma 1 di questo articolo, saranno ritenuti proponenti dell'atto in quesitone i consiglieri che hanno dato questa proposta, rispettivamente il Presidente della Regione.
In via eccezionale, se a proporre l'atto è stato il Presidente della Regione, e avesse deciso di rinunciare alla proposta, il consigliere che aveva proposto l'atto e poi rinunciato, non potrà riproporlo per i prossimi tre (3) mesi.
Questa disposizione non riguarda gli altri proponenti dell'atto.
Articolo 116
Nell'ambito del primo punto dell'ordine del giorno si discute del verbale sintetico della seduta precedente dell'Assemblea e si decide della sua verifica.
Dopo l'approvazione del verbale sintetico, di regola prima di procedere al primo punto dell'ordine del giorno, si prevede una durata massima di 60 minuti, a meno che l'Assemblea non decida diversamente, per le rispondere alle domande dei consiglieri e per porre nuove domande.
3 Presidenza e partecipazione
Articolo 117
La seduta dell'Assemblea viene presieduta dal Presidente dell'Assemblea, e in sua assenza dal Vicepresidente dell'Assemblea.
Fino all'elezione del presidente, la seduta costitutiva è presieduta dal primo membro eletto dalla lista dei candidati che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Nel caso che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, la seduta costitutiva sarà presieduta dal primo candidato scelto dalla lista che sulla scheda elettorale aveva il numero progressivo più basso.
Oltre ai consiglieri, al Presidente della Regione, agli assessori e alla segretaria dell'Assemblea, possono partecipare ai lavori della stessa anche gli ospiti, rispettivamente i cittadini, conformemente al presente Regolamento.
Articolo 118
Alla seduta dell'Assemblea nessuno può parlare prima di chiedere e ottenere la parola da chi presiende la seduta.
Durante il dibattito si parla di regola dalla tribuna e il presidente può eccezionalmente approvare che il parlante si rivolga anche dal proprio posto, se le condizioni tecniche sono tali da consentire a tutti di sentirlo e di verbalizzare le sue parole. Il parlante può essere richiamato all'ordine o interrotto nel discorso soltanto dal presidente che si preoccupa che questi non venga disturbato o ostacolato nel suo intervento.
Articolo 119
Il presidente dà la parola ai consiglieri secondo l'ordine in cui si sono annunciati.
Indipendentemente dall'ordine, il consigliere può ottenere la parola nei casi in cui desiderasse avvertire il presenti della violazione del Regolamento o correggere durante la replica la citazione considerata errata.
Il presidente dà subito la parola al consigliere che accenna alla violazione del Regolamento. Il consigliere deve subito indicare l'articolo del Regolamento che considera violato e la motivazione può durare al massimo 1 (un) minuto. Il Presidente dell'Assemblea ha l'obbligo di fornire una spiegazione e nel caso che questi non fosse, può chiedere il parere del Comitato per lo statuto, il regolamento, l'autogoverno locale e territoriale (regionale) il quale ha l'obbligo di fornire il suo parere entro la seduta successiva.
L'Assemblea decide senza dibattito in merito al parere del Comitato.
Se il consigliere chiedesse la parola per correggere la citazione scorretta, il presidente gliela concederà a conclusione dell'intervento di chi ha espresso la citazione. Nel proprio intervento il consigliere si deve limitare alla correzione, in caso contrario il presidente gli toglierà la parola. La correzione della citazione errata può durare al massimo 1 (un) minuto.
Se il consigliere chiedesse la parola per rispondere alla citazione (replica), il presidente gliela concederà a conclusione dell'intervento di chi ha espresso la citazione.
La replica del consigliere, rispettivamente la risposta alla replica non possono durare più di 1 (un) minuto.
Il consigliere può correggere la citazione scorretta e rispondere all'intervento (replica) una volta sola, dopo l'intervento originale.
Il consigliere non può rispondere all'intervento del presidente.
Il consigliere non può chiedere la parola per rispondere a una citazione compresa nell'intervento (replica) del proponente o del presidente del Club dei consiglieri.
Il consigliere non può chiedere la parola per rispondere alla citazione dell'intervento per il quale il presidente ha pronunciato una misura disciplinare.
Articolo 120
Il parlante può intervenire soltanto sul tema di cui discute secondo l'ordine del giorno stabilito.
Se il parlante si allontanasse dall'argomento dell'ordine del giorno, il presidente lo richiamerà avvertendolo di attenersi all'ordine del giorno. Nel caso che il parlante non si attenesse all'ordine del giorno nemmeno dopo il secondo richiamo del presidente, quest'ultimo gli toglierà la parola.
Articolo 121
Nell'ambito dello stesso punto dell'ordine del giorno il parlante parla dello stesso tema di regola una volta sola.
I consiglieri e gli ospiti nel dibattito possono parlare al massimo quattro (4) minuti e i presidenti o rappresentanti dei club e i rappresentanti dei proponenti degli atti, al massimo otto (8) minuti.
In via eccezionale rispetto alla disposizione di cui al comma precedente, l'Assemblea può decidere, vista l'importanza del tema, che un singolo consigliere possa parlare anche per più tempo rispetto al tempo previsto al comma 1 del presente articolo.
4 Mantenimento dell'ordine alla seduta
Articolo 122
Il presidente mantiene l'ordine alla seduta.
In caso di disturbo dell'andamento della seduta, il presidente può pronunciarli una misura disciplinare come segue: 1) richiamo con annotazione nel verbale 2) richiamo e negazione della parola 3) allontanamento dalla seduta dell'Assemblea.
Articolo 123
Il richiamo con annotazione nel verbale si pronuncia al consigliere che con il proprio comportamento, discorso o in altro modo disturba l'andamento della seduta o viola le disposizioni di questo Regolamento.
Il consigliere commette un illecito disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo: 1) se nel proprio intervento non si attiene all'argomento della discussione 2) se parla senza aver ricevuto il consenso del presidente 3) se disturba il parlante con interruzioni o in altro modo 4) se chiede la replica, ossia la correzione della citazione errata, oppure se ottiene la parola per accennare alla violazione del Regolamento e inizia a parlare di un altro argomento per il quale non ha ottenuto la parola 5) se sminuisce o offende il presidente, i consiglieri, il presidente della Regione o le altre persone alla seduta 6) se con il proprio comportamento viola le regole generali di comportamento nell'Assemblea 7) se turba l'ordine nella seduta in altro modo.
Articolo 124
Il richiamo e negazione della parola si pronuncia al consigliere che con il proprio comportamento o intervento turba la quiete o viola in altro modo le disposizioni di questo Regolamento, e questo disturbo della quiete è tale da disturbare considerevolmente il lavoro della seduta.
La misura di cui al comma 1 del presente articolo, si può pronunciare anche al consigliere che abusa delle disposizioni di presente Regolamento per ostacolare il dibattito o l'emanazione delle delibere, rispettivamente al consigliere che nel suo intervento, anche dopo che gli è stato pronunciato un richiamo con annotazione nel verbale non si attiene all'oggetto discusso e si può pronunciare anche al consigliere che nel suo intervento offende pesantemente il presidente, i consiglieri, il Presidente della Regione e le altre persone presenti alla seduta, ossia al consigliere che con il suo intervento e comportamento danneggia pesantemente la reputazione dell'Assemblea e dei consiglieri.
Articolo 125
La misura disciplinare di allontanamento dalla seduta dell'Assemblea, si pronuncia al consigliere il cui comportamento alla seduta ha talmente disturbato l'ordine e violato le disposizioni di questo Regolamento, da mettere in questione la continuazione della seduta.
Articolo 126
Il consigliere al quale è stata pronunciata la misura di allontanamento dalla seduta dell'Assemblea è tenuto immediatamente ad abbandonare la seduta, ossia la sala e nel caso che non lo facesse, il presidente sospenderà la seduta.
Il presidente dell'Assemblea informerà i consiglieri riguardo al proseguimento della seduta interrotta, secondo le disposizioni relative alla sua convocazione, e la seduta si svolgerà secondo l'ordine del giorno precedentemente stabilito. Se la seduta non dovesse continuare entro un termine di otto (8) giorni, i punti rimasti sospesi saranno inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva dell'Assemblea.
Articolo 127
Le persone che, oltre ai consiglieri, presenziano ufficialmente alla seduta, hanno l'obbligo di attenersi al presente Regolamento ed eseguire gli ordini di presidente dell'Assemblea.
5 Andamento della seduta
Articolo 128
Dopo l'apertura della seduta, il presidente informa l'Assemblea sul numero dei consiglieri presenti, dei consiglieri giustificati perché non potevano presenziare alla seduta e fornisce alcune spiegazioni riguardo al lavoro della seduta e ad altre questioni preliminari.
Articolo 129
Dopo aver constatato l'ordine del giorno, conformemente al presente Regolamento, si passa ai singoli punti dell'ordine del giorno (discorsi introduttivi, dibattito) secondo l'ordine stabilito al momento dell'approvazione dell'ordine del giorno.
Il dibattito su alcuni temi previsti e constatati nell'ordine del giorno, si può svolgere indipendentemente dal numero dei consiglieri presenti.
Quando all'apertura del punto dell'ordine del giorno il presidente del Club dei consiglieri chiede la parola, questo ha il diritto di precedenza rispetto agli altri consiglieri che hanno chiesto la parola.
Il consigliere che ha chiesto la parola ma non è presente al momento in cui è invitato a parlare, perde l'ordine e riceverà la parola dopo l'intervento degli altri parlanti annunciatisi.
Articolo 130
Alla seduta dell'Assemblea per primo si discute di ciascun argomento dell'ordine del giorno stabilito, poi si decide, a meno che tramite il presente Regolamento non sia stabilito di decidere senza dibattito.
In via eccezionale rispetto alla disposizione di cui al comma 1 di questo articolo, l'Assemblea può decidere di discutere innanzitutto di più punti stabiliti nell'ordine del giorno, dopo di che si decide seguendo l'ordine di questi punti compresi nell'ordine del giorno.
Articolo 131
Dopo aver accertato che non ci sono più parlanti, il presidente conclude il dibattito.
Dopo aver constatato che non ci sono più punti all'ordine del giorno, il presidente dell'Assemblea conclude la seduta.
Articolo 132
Quando, conformemente al presente Regolamento si dovesse stabilire che non ci sono le condizioni per il dibattito, per deliberare e votare oppure se l'ordine del giorno è talmente voluminoso da rendere impossibile la conclusione della seduta in un unico giorno, il presidente dell'Assemblea potrà sospendere la seduta.
La seduta sospesa continuerà con i lavori al massimo entro otto (8) giorni e se non fosse convocata entro questo termine, i punti dell'ordine del giorno rimanenti verrebbero inclusi nell'ordine del giorno della seduta successiva.
I consiglieri presenti saranno informati oralmente in merito alla sospensione della seduta e della sua continuazione, mentre quelli assenti saranno informati nel modo previsto per la convocazione delle sedute dell'Assemblea.
6 Emanazione delle delibere e votazione
Articolo 133
Per deliberare e votare alla seduta dell'Assemblea deve essere presente la maggioranza del numero complessivo dei consiglieri.
Con la maggioranza del numero complessivo dei consiglieri si decide:
- dell'emanazione e delle modifiche allo Statuto della Regione Istriana
- dell'emanazione e delle modifiche al Regolamento dell'Assemblea della Regione Istriana
- del Bilancio, del Conto consuntivo annuale e della delibera sul finanziamento provvisorio della Regione Istriana,
- dell'elezione e della destituzione del presidente e dei vicepresidente dell'Assemblea regionale della Regione Istriana,
- della delibera d'indizione del referendum, se la proposta d'indizione del referendum è stata promossa da un terzo dei membri dell'organo rappresentativo o dal Presidfente della Regione - altre questioni quando ciò è stabilito dalla legge, dallo statuto o dal Regolamento dell'Assemblea della Regione Istriana
- di altre questioni quando prescritto dalla legge, dallo statuto o dal Regolamento dell'Assemblea della Regione Istriana.
Gli altri atti e delibere vengono emanati a maggioranza di voti dei consiglieri presenti se alla seduta è presente la maggioranza del numero complessivo dei consiglieri.
Articolo 133a
Quando l'indizione del referendum per la revoca del presidente e del suo sostituto è stata proposta da 2/3 dei membri dell'Assemblea, la delibera d'indizione del referendum per la recova del Presidente e del vicepresidente eletto assieme a lui, viene emanata dall'Assemblea mediante maggioranza dei voti di tutti i membri dell'Assemblea.
Articolo 134
La votazione alla seduta dell'Assemblea è pubblica, a meno che lo Statuto o il presente Regolamento non stabilissero diversamente.
L'Assemblea può decidere di votare segretamente su alcune questioni, se lo Statuto o il presente Regolamento non stabilissero espressamente che la votazione è pubblica.
I consiglieri votano pubblicamente esprimendo il loro PRO o CONTRO la proposta, oppure rimanendo astenuti.
La votazione pubblica si svolge contemporaneamente per alzata di mano o per alzata di mano dopo l'appello nominale.
Articolo 135
La votazione per alzata di mano si svolge in modo tale che il presidente prima invita i consiglieri a esprimere il voto PRO, poi CONTRO la proposta, rispettivamente gli ASTENUTI.
Il presidente constata il numero dei voti PRO, il numero di voti CONTRO la proposta e il numero di ASTENUTI e pubblica l'esito della votazione.
Se al momento della votazione dell'emendamento PER la sua approvazione votasse meno della metà dei consiglieri presenti, il presidente può subito constatare che l'emendamento è stato respinto.
L'appello nominale si svolge se l'Assemblea ha deliberato in merito, dopo aver ricevuto la proposta di almeno cinque (5) consiglieri, di modo che ogni consigliere dopo che è stato chiamato, si alza e si esprime PRO o CONTRO la proposta, rispettivamente, ASTENUTO.
Il presidente o segretario dell'Assemblea fanno l'appello dei consiglieri e contano i voti. Il presidente quindi pubblica l'esito della votazione.
Su richiesta di un consigliere, il presidente controlla la votazione di modo da contare nuovamente i voti e poi comunica l'esito della votazione. La verifica della votazione puà essere richiesta soltanto una volta per lo stesso punto dell'ordine del giorno, ossia per la stessa delibera.
Articolo 136
La votazione per l'elezione di membri dei comitati, delle commissioni e degli altri organi collegiali, si svolge analogamente alla votazione sulla lista dei candidati.
Della lista dei candidati di cui al comma 1 del presente articolo, di regola si vota pubblicamente, e la decisione in merito spetta all'Assemblea, eccezion fatta per i casi in cui lo Statuto o il presente Regolamento non stabiliscano espressamente la votazione pubblica o segreta.
Articolo 137
La lista dei candidati constatata per l'elezione degli organi di cui agli artt. dal 22 al 35 del presente Regolamento, viene proposta dalla Commissione per l'elezione e le nomine e (o) da un minimo di dieci (10) consiglieri, conformemente allo Statuto e a questo Regolamento.
La lista constatata dei candidati può comprendere solo il numero dei candidati da eleggere.
Tutte le liste dei candidati di cui al comma 1 del presente articolo, sono equiparate.
Se per le liste dei candidati il voto è pubblico, questo avviene secondo l'ordine in cui sono state presentate.
Articolo 138
Se delle liste dei candidati si vota segretamente, queste vengono inserite nella scheda elettorale osservando l'ordine secondo il quale sono state presentate all'Assemblea.
Ogni lista dei candidati presente sulla scheda elettorale ha la sua indicazione (Lista A, Lista B, Lista C ecc.), l'indicazione del proponente della lista e l'elenco dei candidati.
Le schede elettorali sono di uguale grandezza, colore e forma, autenticate con il timbro dell'Assemblea e vengono redatte dalla Segreteria dell'Assemblea.
Si vota cerchiando l'indicazione della lista.
Articolo 139
Sarà ritenuta accolta la lista dei candidati per la quale ha votato la maggioranza dei consiglieri presenti, a meno che lo Statuto o il Regolamento non prevedano un'altra maggioranza necessaria.
Nel caso che la votazione sia stata svolta riguardo a due liste ed entrambe abbiano ottenuto lo stesso numero di voti dei consiglieri, si ripeterà la votazione per queste due liste.
Se neanche nella votazione ripetuta questa lista non riuscisse a ottenere la maggioranza necessaria, si ripeterà il procedimento di candidatura.
Articolo 140
Se il voto contenente la proposta tra due o più candidati è segreto, i nomi dei candidati proposti dai proponenti autorizzati in base al presente Regolamento, prima del voto segreto vengono accertati dall'Assemblea.
L'Assemblea può constatare quei candidati che nel procedimento previsto dal presente Regolamento, sono stati presentati dai proponenti autorizzati.
I nomi e i cognomi constatati dei candidati di cui al comma 1 del presente articolo, vanno inseriti nella scheda elettorale per ordine alfabetico seguendo il cognome del candidato.
L'aspetto e la realizzazione della scheda elettorale sono compresi nelle disposizioni dell'articolo 137 di questo Regolamento.
Articolo 141
Il presidente coordina la votazione segreta assistito da due (2) consiglieri designati dall'Assemblea su proposta del presidente, tenendo conto che entrambi i consiglieri non facciano parte dello stesso partito.
In caso di votazione ripetuta, la seduta sarà interrotta per preparare le nuove schede elettorali. La votazione segreta ripetuta si svolge secondo lo stesso procedimento usato nella prima votazione.
Articolo 142
Il consigliere può votare soltanto con una scheda elettorale, e di persona.
Si vota cerchiando sulla scheda elettorale l'indicazione della lista, rispettivamente il numero progressivo davanti al nome del candidato per il quale si vota.
La scheda elettorale sulla quale è stato cerchiato il numero progressivo davanti ai nomi di più candidati rispetto al numero dei candidati eletti, sarà considerata nulla.
È considerata nulla anche la scheda non compilata, come pure la scheda sulla quale sono stati aggiunti nuovi nomi o nuove liste, rispettivamente la liste compilata in modo tale da non essere in grado di stabilire con sicurezza per quali candidati o liste il consigliere abbia votato.
Prima della votazione, il presidente informa i consiglieri sul modo di votare, le circostanze di cui ai commi 1 - 4 di questo articolo, nonché del modo di accertare i risultati della votazione.
Articolo 143
Dopo che tutti i consiglieri hanno consegnato le schede elettorali e dopo che il presidente ha dichiarato che la votazione è stata terminata, si passa alla constatazione dei risultati della votazione nella sala in cui si tiene la seduta.
I risultati della votazione vengono constatati dal presidente e da due (2) consiglieri che lo hanno assistito durante la votazione - sulla base delle schede elettorali consegnate.
Il presidente informa i presenti sul risultato della votazione segreta alla stessa seduta in cui questa si è svolta.
Oltre ai risultati della votazione segreta, il presidente pubblica quanti consiglieri dal numero totale hanno ricevuto le schede elettorali, quanti consiglieri hanno votato in totale, quante schede elettorali non sono state valide e quanti consiglieri hanno votato PRO l'elezione, ossia la nomina di un singolo candidato o una singola lista, rispettivamente proposta.
Il presidente poi proclama quali candidati sono stati eletti o ossia nominati, rispettivamente le liste elette.
Articolo 144
Sulla procedura di votazione dei candidati di cui all'art. 18 del presente Regolamento, se al momento della votazione segreta non ottengono la maggioranza necessaria dei voti, si applicano le disposizioni di questo Regolamento presenti nell'art. 135, tenendo presente che il numero di voti ottenuti non riguarda le liste ma i candidati.
XV ELEZIONE E NOMINA
Articolo 145
In seno al proprio ambitoe alle competenze, l'Assemblea elegge e nomina sulla base delle proposte dei proponenti autorizzati.
Articolo 146
La proposta per l'elezione del presidente e del vicepresidente dell'Assemblea viene presentata da almeno dieci (10) consiglieri secondo la modalità stabilita nello Statuto e nel presente Regolamento.
Conformemente al presente Regolamento la proposta per l'elezione del presidente, del vicepresidente e dei membri degli organi di lavoro dell'Assemblea, viene data dalla Commissione per le elezioni e le nomine, ma anche da dieci (10) consiglieri secondo il modo stabilito per proporre il presidente e il vicepresidente.
In via eccezionale rispetto al comma 2 del presente articolo, la proposta per l'elezione dei membri della Commissione per i mandati e le verifiche e della Commissione per le elezioni e nomine, viene presentata conformemente all'articolo 4 del presente Regolamento.
La proposta per l'elezione o la nomina di altre persone di competenza dell'Assemblea, viene presentata dalla Commissione per le elezioni e le nomine o da un minimo di dieci (10) consiglieri secondo il modo stabilito al comma precedente di questo articolo.
La Commissione per le elezioni e le nomine può sempre proporre l'elezione e la nomina di competenza dell'Assemblea regionale, indipendentemente dagli altri proponenti, a eccezione dei casi in cui tale proposta è espressamente di competenza di un altro proponente.
I proponenti autorizzati per l'elezione e le nomine di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono contemporaneamente competenti per proporre le destituzioni per le stesse questioni, a meno che la legge o lo Statuto non abbiano previsto per le singole questioni un altro proponente.
XVI VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA
Articolo 147
Il lavoro della seduta viene messo a verbale.
Il verbale comprende: 1) il numero progressivo della seduta, l'indicazione se la seduta è ordinaria, straordinaria o tematica, la data e il luogo della seduta e l'ora dell'inizio e della fine della seduta, 2) i dati sul numero complessivo di consiglieri, sul numero dei consiglieri presenti, sui nomi e i cognomi dei consiglieri la cui assenza è giustificata e ingiustificata e i dati su chi presiede la seduta dell'Assemblea, 3) i dati (nomi, cognomi e funzioni) degli ospiti presenti o delle altre persone che partecipano al lavoro della seduta o che sono presenti alla stessa, 4) i dati sull'apertura della seduta e la constatazione dell'ordine del giorno (con indicate le le proposte delle modifiche e integrazioni dell'ordine del giorno, chi le ha proposte e come sono state accolte), 5) l'ordine del giorno constatato con le modifiche e integrazioni, se ce ne sono state, 6) i dati sulla verifica del verbale sintetico con le relative osservazioni e proposte, nonché i dati su chi ha fornito èe osservazioni e le proposte sul verbale sintetico, quali osservazioni sono state accolte e quali no, il modo di votare e di approvare il verbale sintetico, 7) l'elenco delle domande dei consiglieri e delle interpellanze presentate (di questa seduta o della seduta precedente) i dati su chi ha posto la domanda o mosso l'interpellanza, a chi sono state fatte le domande, chi ha dato le risposte, se le risposte sono state accolte, i termini stabiliti per rispondere, gli obblighi assunti e altro, 8) i dati su ogni punto dell'ordine del giorno ossia su ogni oggetto del dibattito (chi ha presentato la presentazione introduttiva e a nome di chi, se si tratta di emanazione di un atto, di constatazione della proposta di un atto o di una delibera), una breve indicazione del tema dell'intervento, l'elenco di tutti i partecipanti al dibattito, una sintesi dell'intervento, l'elenco degli emendamenti presentati con indicato il presentatore dell'emendamento, i dati sul corso e sull'approvazione dell'emendamento e sul numero dei voti pro e contro gli emendamenti, la costituzione sull'approvazione e la non approvazione degli emendamenti, i dati sul modo di votare per emanare la delibera o l'atto - se la votazione è stata pubblica/segreta, quanti consiglieri hanno votato pro/contro/astenuto e se gli atti sono stati approvati, rifiutati o restituiti al proponente, 9) la conclusione dell'Assemblea su ogni punto dell'ordine del giorno, 10) i dati indicanti se una singola delibera o atto sono stati approvati con o senza dibattito, in procedura ordinaria o urgente, e 11) altri dati rilevanti per la gradualità e la veridicità della procedura stabilite nel presente Regolamento.
Articolo 148
Per ogni seduta dell'Assemblea i consiglieri ricevono il verbale sintetico della scorsa seduta dell'Assemblea.
Le sedute dell'Assemblea vengono registrate. Le registrazioni audio della seduta sono custodite presso la Segreteria dell'Assemblea.
I consiglieri hanno il diritto di ascoltare la registrazione audio della seduta.
All'inizio della seduta dell'Assemblea ogni consigliere ha diritto di presentare le osservazioni riguardo al verbale sintetico della seduta precedente. Le osservazione riguardo al verbale sintetico sono anche osservazioni sul verbale.
Alla seduta dell'Assemblea si decide riguardo alla fondatezza dell'osservazione sul verbale, senza discutere in merito. Se l'osservazione è stata accolta, la relativa modifica o integrazione sarà messa a verbale.
Articolo 149
Il verbale per il quale non ci sono osservazioni, nel quale sono state effettuate le correzioni in base alle osservazioni approvate mediante consenso e sono state svolte le relative modifiche o integrazioni, è ritenuto approvato.
Il verbale approvato viene firmato dal verbalizzante e dal presidente dell'Assemblea, risèettivamente dal vicepresidente dell'Assemblea qualora lui avesse presieduto la seduta. Eccezionalmente, il verbale può firmare anche da chi presiede la seduta dell'Assemblea se vi ha presieduto in base alla legge e a un'autorizzazione speciale.
Il materiale inviato assieme all'invito alla seduta dell'Assemblea, è custodito nella documentazione della Segreteria dell'Assemblea, conformemente alle norme che disciplinano il lavoro d'ufficio.
Al verbale vengono inclusi gli atti e le delibere emanati alla seduta. La procedura relativa al verbale e al modo di custodirlo, è analoga a quella delle disposizioni del presente Regolamento che riguardano gli originali degli atti.
Articolo 150
Il verbale è accessibile a ogni consigliere.
La copia del verbale si può consegnare su richiesta al Club dei consiglieri o all'organo di lavoro dell'Assemblea.
Le disposizioni del presente Regolamento che riguardano il verbale sintetico riguardano allo stesso modo il verbale degli organi di lavoro, tenendo presente che nel verbale degli organi di lavoro va inserito anche un testo abbreviato del dibattito.
XVII PUBBLICITà DEL LAVORO
Articolo 151
Le sedute dell'Assemblea e degli organi di lavoro dell'Assemblea sono di regola pubbliche.
Il presidente dell'Assemblea informa il pubblico riguardo al lavoro dell'Assemblea e alle delibere da questa emanata, nonché dei temi discussi all'Assemblea o di quelli da discutere.
Al fine di informare integralmente i consiglieri e il pubblico del proprio lavoro, l'Assemblea può pubblicare le proposte di atti e le sue delibere, rispettivamente gli atti dell'Assemblea per intero o in parte nei mezzi d'informazione pubblica oppure sotto forma di pubblicazioni speciali, e pubblicare gli atti generali e speciali nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana", e può renderli disponibili anche online.
Si ritiene che il presidente dell'Assemblea abbia compiuto il proprio dovere di cui al comma 2 del presente articolo, se ha consegnato l'invito alla seduta dell'Assemblea con il relativo materiale, conformemente alle disposizioni di questo Regolamento, ai mezzi d'informazione pubblica e se questi sono stati presenti alla seduta dell'Assemblea.
Articolo 152
Ai giornalisti dei mezzi d'informazione pubblica viene garantita una consegna tempestiva dei materiali e le condizioni necessarie a seguire il lavoro dell'Assemblea e dei suoi organi di lavoro.
Il presidente dell'Assemblea, i presidenti degli organi di lavoro dell'Assemblea e i rappresentanti dei proponenti degli secondo questo Regolamento, possono organizzare dei colloqui con i giornalisti prima e dopo la seduta dell'Assemblea e degli organi di lavoro dell'Assemblea.
Con il consenso del presidente dell'Assemblea, al fine di informare il pubblico dei risultati di lavoro dell'Assemblea, si può rilasciare un comunicato stampa e tenere una conferenza stampa per gli altri mezzi di comunicazione pubblica.
I giornalisti hanno l'obbligo di informare il pubblico sul lavoro dell'Assemblea e degli organi di lavoro dell'Assemblea in modo completo, obiettivo e veritiero.
Articolo 153
Non sono accessibili al pubblico i documenti e i materiali dell'Assemblea e degli organi di lavoro dell'Assemblea che conformemente a norme speciali sono indicati come confidenziali, ossia come segreto d'ufficio o militare.
Il consigliere non deve rivelare i dati di cui è venuto a conoscenza durante le sedute, se questi hanno carattere di atti confidenziali, come indicato al comma 1 di questo articolo.
Il modo di manipolare i documenti considerati riservati, ossia ritenuti segreto d'ufficio o militare, viene stabilito dal presidente dell'Assemblea che redige delle istruzioni in merito.
Articolo 154
In casi eccezionali, l'Assemblea ossia l'organo di lavoro dell'Assemblea, può decidere che la seduta o una parte della seduta, si tenga senza la presenza del pubblico, ossia che nel caso che siano presenti i giornalisti dei mezzi d'informazione pubblica, di informare il pubblico solo sulle questioni per le quali è stato deciso alla seduta che possono essere diffuse al pubblico.
Articolo 155
I cittadini residenti sul territorio della Regione Istriana possono presenziare alle sedute dell'Assemblea o alle sedute degli organi di lavoro dell'Assemblea, senza disturbare il loro lavoro, a eccezione dei casi previsti dal Regolamento, che prevedono l'esclusione del pubblico.
Alle sedute dell'Assemblea o degli organi di lavoro dell'Assemblea possono essere presenti le persone interessate - cittadini in un numero tale da non ostacolare il lavoro dell'Assemblea o dell'organo di lavoro dell'Assemblea.
Le persone (cittadini) che desiderano presenziare alle sedute degli organi, devono informare in merito il presidente dell'Assemblea tramite la Segreteria dell'Assemblea, al massimo tre (3) giorni prima della seduta.
La disposizione di cui al comma 1, si applica nello stesso modo per la presenza alle sedute degli organi di lavoro dell'Assemblea.
Nel caso che l'interesse di presenziare alle sedute degli organi, venisse da un numero maggiore di quello tecnicamente possibile, di cui al comma 2 di questo articolo, il presidente dell'organo designerebbe le persone che presenzieranno alla seduta, tenendo conto dell'ordine in cui hanno inviato le loro richieste di partecipare.
I cittadini non hanno il diritto di parlare durante le sedute dell'organo.
Se i cittadini alle sedute dell'organo disturbassero l'ordine e si comportassero contrariamente alle disposizioni di cui al comma 5 di questo articolo, il presidente dell'organo ordinerebbe loro di abbandonare la seduta, a eccezione dei membri degli organi di lavoro e dei giornalisti.
Articolo 156
L'Assemblea può informare il pubblico del suo lavoro, del lavoro dei suoi organi lavorativi e del lavoro del Presidentre della Regione anche mediante il suo bollettino.
Il contenuto del bollettino di cui al comma 1 di questo articolo, il modo e il procedimento per la sua redazione e pubblicazione, vengono stabiliti dall'Assemblea tramite la delibera sull'istituzione di un bollettino di questo genere, qualora lo consideri razionale e giustificato.
XVIII SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA
Articolo 157
L'Assemblea ha la Segreteria dell'Assemblea per lo svolgimento degli affari professionali, giuridici, amministrativi, consultivi, di protocollo e altro, attinenti al lavoro dell'Assemblea e dei suoi organi di lavoro.
La Segreteria dell'Assemblea ha il segretario che ha lo status di assessore e risponde del proprio operato al presidente della Regione.
XIX LAVORO DELL'ASSEMBLEA IN STATO DI GUERRA O PERICOLO DIRETTO PER L'INDIPENDENZA E UNITà DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
Articolo 158
Nel caso che si verifichino delle circostanze particolari che sottintendono un evento o un determinato stato che non era possibile prevedere e sul quale non si poteva influire e che al momento minaccia il regolamento giuridico, la vita, la salute o la sicurezza degli abitanti e dei beni di ingente valore, per il periodo di durata delle circostanze particolari le sedute dell'organo rappresentativo si possono tenere eccezionalmente per via elettronica.
L'invito e il materiale per la seduta si trasmettono secondo le disposizioni di questo Regolamento.
Al momento della seduta dell'Assemblea si stabilisce il quorum, prendendo visione dei consiglieri che hanno aderito alla video-conferenza, tramite l'appello o la conferma della presenza dei consiglieri via e-mail.
I consiglieri trasmettono le proposte degli emendamenti assieme ai loro pareri, osservazioni e proposte al presidente dell'Assemblea al suo indirizzo di posta elettronica ufficiale indicato nell'invito al massimo entro due giorni prima della seduta dell'Assemblea.
Il proponente dell'atto si esprimerà in merito all'emendamento scritto presentato entro l'inizio della seduta.
Il dibattito si svolge online tramite videoconferenza.
La votazione sull'emendamento o l'atto per intero si svolge online tramite votazione personale o via e-mail.
Il presidente dell'Assemblea, rispettivamente il presidente stabilisce il numero dei voti "PRO", "CONTRO" e "ASTENUTO", constata se l'emendamento è stato approvato e se l'atto è stato approvato o no, tenendo conto del numero necessario dei voti.
La videoconferenza è aperta al pubblico e ai mezzi d'informazione pubblica.
XX LAVORO DELL'ASSEMBLEA IN TEMPI DI DIVIETO O IMPOSSIBILITà DI CONVOCARLA A CAUSA DI CALAMITà NATURALI, AVVERSITà O PROCLAMAZIONI DI EPIDEMIE"
Articolo 158.a
"In casi straordinari, ossia in tempi di divieto o impossibilità di convocarsi, per proteggere la sicurezza dei consiglieri/delle consigliere e degli altri partecipanti, la seduta dell'Assemblea della Regione Istriana può avvenire senza la presenza fisica degli stessi, per emanare delibere che non tollerano rinvii, nel rispetto dei minimi standard democratici prescritti dalla presente disposizione.
L'invito e il materiale per la seduta si trasmettono secondo le disposizioni di questo Regolamento.
Durante la seduta dell'Assemblea le presenze si constatano mediante le conferme da parte dei consiglieri inviate via e-mail.
I consiglieri trasmettono le proposte di emendamenti, assieme ai loro pareri, alle osservazioni e alle proposte al presidente dell'Assemblea, alla sua e-mail ufficiale indicata nell'invito, al massimo due giorni prima della seduta dell'Assemblea.
Nel caso che per una singola proposta di atto si trasmette un emendamento scritto, il proponente si esprimerà in merito entro l'inizio della seduta.
La votazione sugli emendamenti e l'atto per intero si svolge tramite e-mail.
Il Presidente dell'Assemblea o chi presiede, constata il numero dei voti "pro", "contro" e "astenuto" e stabilisce se l'atto è stato approvato o no, tenendo conto del numero dei voti necessari.
In casi eccezionali, quando non è possibile votare via e-mail, si richiede la votazione per telefono, quindi la verifica della votazione si svolge alla seduta seguente alla quale i consiglieri potranno presenziare.
Se esistono le condizioni, è possibile tenere anche una videoconferenza del presidente/di chi presiede, dei presidenti dei Club dei consiglieri e del Presidente della Regione, come pure la votazione elettronica dei consiglieri dell'Assemblea.
Al termine della seduta, il Presidente dell'Assemblea, rispettivamente chi presiede, emette un comunicato con il quale informa il pubblico sull'avvenuta seduta dell'Assemblea della Regione Istriana.
XXI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 159
Gli organi di lavoro dell'Assemblea nominati tramite provvedimento dell'Assemblea nel corso del mandato, proseguono con il lavoro fino allo scadere del mandato.
Gli organi di lavoro dell'Assemblea che non sono stati nominati, saranno nominati dall'Assemblea entro due (2) mesi dall'entrata in vigore di presente Regolamento.
Articolo 160
Le modifiche e integrazioni del presente Regolamento si emanano secondo il procedimento stabilito per l'emanazione di questo Regolamento.
Articolo 161
L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga il Regolamento sul lavoro dell'Assemblea regionale della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 6/03, 10/04, 2/05, 16/06 e 2/07 - testo emendato).
Classe: 023-01/09-01/30
N. Prot.: 2163/1-01/4-09-5
Pisino, 9 novembre 2009
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente dell'Assemblea regionale della Regione Istriana
f-to Dino Kozlevac