ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Considerato che
L’ISTRIA è una regione storica le cui peculiarità e singolarità si sono manifestate nell’arco di tutta la sua storia, e particolarmente come
- territorio abitato dagli Istri nell’epoca antica,
- X regione “Veneta et Histra” nel periodo dell’Impero Romano (dal I al V secolo),
- Contea nel periodo dei Franchi (dal 788 al 952),
- Margraviato nel periodo dei Franchi (dal 788 al 952),
- Margraviato dall’XI secolo sotto il dominio di diverse dinastie laiche ed ecclesiastiche, ad incominciare dal XIII secolo sotto i patriarchi aquilani,
- Contea di Pisino sotto i conti goriziani e gli Asburgo (dal XII al XVIII secolo),
- territorio in cui le città litorali istriane durante il dominio di Venezia (dal X al XVIII secolo),
- Provincia durante il periodo dell’Austria (dal 1797 al 1805),
- Dipartimento istriano nel Regno d'Italia (dal 1806 al 1809) e Provincia illirica (dal 1809 al 1813) ai temi di Napoleone,
- Distretto istriano in seno al “Litorale austriaco” durante il dominio austriaco (dal 1813 al 1825),
- Distretto istriano ai tempi dell’Austria-Ungheria (dal 1825 al 1860),
- Provincia Istria in cui operava Dieta nazionale Istriana con sede a Parenzo (dal 1861 al 1918) nel periodo dell’Austria-Ungheria,
- Provincia di Pola ai tempi del Regno d’Italia (dal 1918 al 1943),
- territorio in cui si svolgevano le attività dell’Assemblea Nazionale Provinciale quale Dieta Istriana e del Comitato Provinciale di Liberazione Popolare per l’Istria (dal 1943 al 1945),
- Distretto di Pola, parte del Distretto di Fiume, parte del Territorio libero di Trieste e altre forme di autogoverno in Croazia, durante la Iugoslavia (dal 1945 al 1992),
- Regione Istriana in seno alla Repubblica di Croazia (1993);
L’ISTRIA, comunità multietnica, multiculturale e plurilingue, nella quale si riconosce e tutela la libertà dei cittadini di esprimersi e viene salvaguardata la dignità dell’individuo,
L’ISTRIA, territorio in cui ogni cittadino o comunità godono pieni diritti d’espressione, rispetto e garanzia di sviluppo della libertà e della coscienza etnica, religiosa, culturale, politica e linguistica,
L’ISTRIA, territorio in cui i cittadini opponevano resistenza al fascismo ancor prima della II guerra mondiale, schierandosi in massa a fianco della coalizione antifascista, contro le forze che minacciavano di violare i principi di libertà, uguaglianza, parità di diritti dei popoli e dei cittadini,
L’ISTRIA, territorio in cui gli esodi della popolazione autoctona, provocati da pressioni esterne, rappresentavano una minaccia nella perdita della sua identità,
L’ISTRIA, territorio in cui i cittadini appartenenti alle varie comunità sociali, etniche e religiose, hanno il diritto di partecipare agli affari regionali e locali,
L’ISTRIA, territorio che, nel rispetto dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica di Croazia, e in particolar modo dell’inviolabilità dei suoi confini, aspira all’autogoverno regionale ed alla collaborazione transfrontaliera,
Ai sensi della Costituzione della Repubblica di Croazia, della Carta europea sull'autogoverno locale, la Legge costituzionale sui diritti umani e le libertà e sui diritti delle comunità o minoranze etniche e nazionali nella Repubblica di Croazia, l'art. 35 comma 1 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale), la Legge sull'uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia, l'Assemblea della Regione Istriana emana lo
STATUTO DELLA REGIONE ISTRIANA
TITOLO I
ORDINAMENTO DELLA REGIONE ISTRIANA
Articolo 1
Il territorio della Regione Istriana è un'unità dell'autogoverno territoriale (regionale) in seno alla Repubblica di Croazia unitaria e indivisibile, democratica e sociale.
Articolo 2
La Regione Istriana è costituita dalle unità dell'autogoverno locale, ossia dai territori delle città di: Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago e Vodnjan-Dignano e dai territori dei comuni Bale-Valle, Barban, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Funtana-Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Karojba, Kanfanar, Kaštelir-Labinci – Castelliere S. Domenica, Kršan, Lanišće, Ližnjan-Lisignano, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun - Montona, Oprtalj - Portole, Pićan, Raša, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar Vabriga – Torre Abrega, Tinjan, Višnjan - Visignano, Vižinada - Visinada, Vrsar - Orsera e Žminj.
Articolo 3
La Regione Istriana è persona giuridica.
Il nominativo della Regione Istriana si scrive in forma bilingue come segue: Istarska županija - Regione Istriana.
Il testo "ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA" va scritto sul timbro, sulla stampiglia, sulla scritta degli organi rappresentante, esecutivo ed amministrativi della Regione, delle persone giuridiche con poteri pubblici, nonché in testa agli atti.
La Regione Istriana ha lo stemma, la bandiera, l'inno e la Giornata.
L'aspetto e l'uso dello stemma e della bandiera, la ricorrenza in cui viene usato l'inno e la Giornata della Regione Istriana, vengono stabiliti da apposite delibere dell'Assemblea della Regione Istriana.
La Giornata della Regione Istriana viene stabilita mediante una delibera a parte.
Articolo 4
L’Assemblea della Regione Istriana (qui di seguito: Assemblea) ha sede a Pisino.
La sede del Presidente della Regione Istriana è a Pola.
Le sedute solenni dell’Assemblea hanno luogo, di regola, nell’aula della Dieta Istriana - Istarska sabornica a Parenzo.
Articolo 5
La Regione Istriana è l'unità dell'autogoverno territoriale (regionale) di tutti/tutte i suoi/ le sue cittadini/cittadine.
Articolo 6
Nella Regione Istriana la lingua croata e quella italiana sono equiparate nell'uso ufficiale per quel che concerne il lavoro degli organi regionali nell'ambito dell'autogoverno locale.
Le modalità per la realizzazione del bilinguismo vengono stabilite dal presente Statuto e da altre prescrizioni.
Le caratteristiche etniche e culturali autoctone ed altre particolarità dell'Istria sono tutelate in conformità alle disposizioni del presente Statuto e ad altre prescrizioni.
Articolo 7
L’Assemblea può proclamare cittadino/cittadina onorario/onoraria le persone che si sono distinte per meriti straordinari. Al/Alla cittadino/cittadina onorario/onoraria viene assegnato un particolare Diploma della Regione Istriana.
Articolo 8
L’Assemblea può assegnare premi e altri riconoscimenti pubblici a cittadini/cittadine e a persone giuridiche per particolari meriti conseguiti in tutti i campi della vita economica e sociale, rilevanti per la Regione Istriana.
L'Assemblea emana la Delibera sulla proclamazione del cittadino onorario e sui seguenti riconoscimenti della Regione Istriana: Stemma della Regione Istriana, Medaglia della Regione Istriana, Targa della Regione Istriana e Ringraziamento della Regione Istriana, conformemente a delibere speciali.
Articolo 9
La Regione Istriana, nell’attuare l’interesse comune di promozione dello sviluppo sociale, instaura rapporti di collaborazione con altre unità regionali e locali e con le loro associazioni.
La Regione Istriana può aderire ad organizzazioni internazionali e ad associazioni delle unità regionali e locali.
L’Assemblea può decidere di instaurare una collaborazione a lungo termine e duratura, con altre unità regionali e locali come pure con le loro associazioni.
Articolo 10
La Regione Istriana promuove in particolar modo la collaborazione transfrontaliera con i territori dell’Istria nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica Italiana.
Articolo 11
Nel procedimento di redazione ed emanazione delle prescrizioni a livello della Repubblica di Croazia, la Regione istriana può promuovere iniziative, esprimere opinioni e fare proposte agli organi competenti.
TITOLO II
COMPETENZE D’AUTOGOVERNO E AFFARI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE
CAPITOLO 1 - COMPETENZE D'AUTOGOVERNO
Articolo 12
La Regione Istriana ha l’autonomia di decidere in merito alle attività che rientrano nelle competenze d’autogoverno.
Articolo 13
Nell’ambito delle competenze d’autogoverno la Regione svolge le attività d'interesse territoriale (regionale), in particolare quelle inerenti:
- l'istruzione,
- la sanità,
- la pianificazione territoriale e urbanistica,
- lo sviluppo economico,
- il traffico e la relativa infrastruttura,
- la manutenzione delle strade pubbliche,
- la pianificazione e lo sviluppo di una rete d'istituzioni educative, sanitarie, sociali e culturali,
- il rilascio di permessi di costruzione e d'ubicazione, altri atti concernenti l'edilizia e l'attuazione dei documenti d'assetto territoriale per il territorio della Regione, ad eccezione dei territori delle Città di Pola e Pisino e delle città che hanno ottenuto l'approvazione per svolgere autonomamente i lavori menzionati,
- svolge le attività finalizzate alla salvaguardia della natura e dell'ambiente, al fine di tutelare la salute dell'uomo,
- altre mansioni conformemente a leggi particolari.
Articolo 14
Nel procedimento d'emanazione di prescrizioni e d'altri atti, gli organi della Regione si consultano regolarmente con quelli comunali e cittadini.
Nei casi di particolare importanza per un singolo comune o città, gli organi della Regione hanno l’obbligo di consultare il Consiglio comunale o cittadino.
La Regione Istriana incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini / delle cittadine nella redazione delle prescrizioni d’interesse generale e garantisce il diritto di partecipazione a tutti i soggetti interessati.
I principi d'assetto organizzativo promossi dalla Regione Istriana sono il decentramento, la sussidiarietà, la semplicità procedurale, e la pubblicità del lavoro.
Articolo 15
Il territorio e la sede della Regione Istriana possono subire dei cambiamenti.
L'Assemblea può promuovere l'iniziativa per la modifica del territorio della Regione Istriana, previo parere degli organi rappresentativi delle città e dei comuni o dei cittadini dell'Istria.
Il parere di cui al comma 2 non è vincolante.
CAPITOLO 2 - MANSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE STATALE
Articolo 16
Le attività dell'amministrazione statale svolte nella Regione, vengono stabilite dalla legge.
Le spese per lo svolgimento dei compiti trasferiti, svolti dagli organi amministrativi della Regione vengono coperte con i mezzi del bilancio statale.
Articolo 17
Nell'espletamento delle mansioni di loro competenza, gli organi dell'amministrazione centrale dello Stato possono servirsi degli organi regionali secondo le modalità disposte dalla legge, ad eccezione delle attività con le quali, conformemente alla legge, vengono attuati i poteri pubblici.
TITOLO III
TUTELA DELLE PECULIARITÀ AUTOCTONE, ETNICHE E CULTURALI
Articolo 18
La Regione Istriana promuove le caratteristiche sociali, territoriali, naturali, etniche, culturali, nonché le altre particolarità dell’Istria.
La Regione Istriana promuove le usanze popolari istriane, la celebrazione delle festività popolari, la tutela dei toponimi originali, e delle parlate locali (ciacava, “tzacava”, caicava, istriota, istroveneta, istrorumena ed altre) attraverso l’istruzione dedicata alla conoscenza dell’ambiente sociale e mediante altri contenuti.
La Regione Istriana promuove la realizzazione e la produzione dei prodotti autentici istriani e la prestazione di servizi, li propone sul mercato croato ed estero e li tutela con un particolare marchio regionale.
L’Assemblea stabilisce il marchio e prescrive l’uso dello stesso, in conformità alle prescrizioni particolari.
Articolo 19
La Regione Istriana tutela da tutte le attività che potrebbero minacciare le particolarità pluriculturali e plurietniche dell’Istria.
Articolo 20
La Regione Istriana provvede all'istrianità quale espressione tradizionale dell'appartenenza regionale della sua plurietnicità.
Articolo 21
Nella Regione Istriana l'uso ufficiale paritetico delle lingue croata e italiana si realizza:
- nell'attività di tutti gli organi della Regione, nell'ambito delle competenze d'autogoverno e nello svolgimento degli incarichi rilevati dall'amministrazione statale
- nel procedimento davanti agli organi amministrativi.
Gli organi di cui al comma 1 del presente articolo, renderanno possibile l'uso e riconosceranno la validità dei documenti giuridici privati anche quando sono redatti in lingua italiana.
Articolo 22
Nella Regione Istriana il lavoro dell’Assemblea si svolge in lingua croata e italiana.
Nella Regione Istriana si assicura il bilinguismo:
- nello scrivere il testo di timbri e stampiglie con lettere della stessa grandezza,
- nello scrivere, con lettere della stessa grandezza, le tabelle degli organi rappresentativi, esecutivi ed amministrativi della Regione, come pure delle persone giuridiche esercenti pubblici poteri,
- nello scrivere i titoli degli atti con lettere della stessa grandezza.
Al consigliere/alla consigliera dell’Assemblea, oppure al cittadino/alla cittadina, si assicura il bilinguismo:
- nel recapito del materiale per le sedute dell’Assemblea regionale,
- nella stesura del verbale e nella pubblicazione delle conclusioni,
- nella pubblicazione degli avvisi ufficiali e degli inviti degli organismi rappresentativi, esecutivo ed amministrativi della Regione.
Articolo 23
Su parte del territorio o su tutto il territorio dei comuni e delle città della Regione Istriana nei quali risiedono gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, conformemente ai loro statuti, le lingue croata e italiana sono equiparate nell'uso ufficiale.
Articolo 24
Agli/alle appartenenti alla comunità nazionale italiana si garantisce il diritto all'uso pubblico della loro lingua e scrittura, il diritto alla salvaguardia dell'identità nazionale e culturale - e a tale scopo possono fondare società culturali ed altre società che sono autonome - il diritto di organizzare liberamente la propria attività informativa ed editoriale, il diritto all’educazione e all'istruzione elementare, media superiore e universitaria nella propria lingua, secondo programmi particolari che contengono in modo adeguato la loro storia, cultura e scienza, come pure il diritto di mettere in rilievo le caratteristiche nazionali.
Nell'attuare tale diritto, gli/le appartenenti alla comunità nazionale italiana e le loro istituzioni possono collegarsi con istituti in Croazia e all'estero.
Sugli edifici delle sedi della Regione Istriana, accanto alla bandiera della Repubblica di Croazia e a quella della Regione Istriana, si espone anche la bandiera della comunità nazionale italiana, come pure in occasioni solenni e alle sedute degli organi di rappresentanza.
Articolo 25
Al fine di attuare la parità della lingua croata e di quell'italiana, la Regione impiega un adeguato numero di dipendenti che hanno una medesima conoscenza attiva delle lingue croata e italiana.
Nei procedimenti di primo e secondo grado dinanzi agli organi amministrativi della Regione, gli/le appartenenti alla comunità nazionale italiana hanno gli stessi diritti come nei procedimenti dinanzi agli organi dell’amministrazione statale di primo grado.
Le persone giuridiche che hanno pubblici poteri, nell'espletamento degli affari per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, nei rapporti reciproci diretti possono usare solo la lingua italiana.
Articolo 26
La Regione Istriana assicura ai cittadini il rilascio di documenti pubblici e moduli bilingui che vengono usati ufficialmente.
Articolo 27
Nei comuni e nelle città che nel loro statuto hanno prescritto il bilinguismo, agli alunni/alle alunne dell'istituto con insegnamento in lingua croata verrà assicurato e particolarmente incoraggiato l'insegnamento della lingua italiana quale lingua dell'ambiente sociale.
Articolo 28
Alla Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona, quale organo di lavoro permanente dell'Assemblea, viene garantito il consenso in materia di questioni che rientrano nell'ambito dell'autogoverno regionale e che sono di particolare rilievo per gli/le appartenenti alla comunità nazionale italiana.
La Commissione di cui al primo comma del presente articolo, è costituita dal/dalla Presidente e da quattro membri, la maggioranza dei quali appartengono alle file dei consiglieri della comunità nazionale italiana.
La Commissione di cui al comma 1. del presente articolo, grazie al diritto d'iniziativa e di consenso, può togliere un argomento dall'ordine del giorno, per una volta sola e per un periodo di novanta giorni.
Il diritto di consenso può venir esercitato anche da un terzo dei membri dell'Assemblea, nel caso in cui ritengano che una prescrizione possa nuocere alle particolarità pluriculturali e plurietniche dell'Istria.
L'applicazione del consenso è stabilita dal Regolamento di procedura e da altri atti dell'Assemblea.
Articolo 29
La Regione Istriana riconosce il ruolo e il valore dell'Unione Italiana - Talijanska unija, quale rappresentante degli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
Per il lavoro dell’Unione Italiana - Talijanska unija e delle sue istituzioni, la Regione Istriana assicura i mezzi finanziari nel suo Bilancio, nell’ambito delle proprie possibilità.
Articolo 30
La Regione Istriana promuove le condizioni per l'attuazione del libero rientro e per l'ottenimento del pieno status di cittadini per tutti gli emigrati istriani, e promuove i loro legami con i luoghi d’origine.
Articolo 31
Allo scopo di promuovere e tutelare la posizione delle minoranze nazionali, i/le loro appartenenti eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio delle minoranze nazionali ed i/le rappresentanti delle minoranze nazionali.
La Regione Istriana assicura i mezzi finanziari per il lavoro del Consigli delle minoranze e dei/delle rappresentanti delle minoranze nazionali, come pure i mezzi per lo svolgimento delle mansioni amministrative, e può pure stanziare mezzi finanziari per lo svolgimento di determinate attività stabilite dai programmi d'attività dei Consiglio delle minoranze e dei/delle rappresentanti delle minoranze nazionali, conformemente alle possibilità del bilancio regionale.
Articolo 32
Nella procedura d'emanazione delle prescrizioni e di altri atti, gli organi di lavoro dell'Assemblea della Regione si consultano regolarmente con i consigli delle minoranze nazionali sulle questioni inerenti la posizione degli/delle appartenenti alle minoranze nazionali.
La Regione Istriana promuove un'efficace collaborazione dei consigli delle minoranze nazionali e dei/delle rappresentanti dei consigli delle minoranze nazionali nel proporre le misure per migliorare la posizione delle minoranze, l'emanazione di atti generali che riguardano la posizione delle minoranze e altro.
La modalità, i termini e la procedura di realizzazione dei diritti di cui al comma precedente, verranno stabiliti più dettagliatamente dal Regolamento dell'Assemblea regionale della Regione Istriana.
Articolo 33
Il/la Presidente della Regione Istriana, durante la redazione della proposta di un atto generale, ha il dovere di richiedere dai consigli delle minoranze nazionali e dai/dalle rappresentanti istituiti sul suo territorio, il parere e le proposte sulle disposizioni che stabiliscono i diritti e le libertà delle minoranze nazionali.
Articolo 34
Qualora il consiglio della minoranza nazionale o un/una rappresentante della minoranza nazionale ritenesse che l'atto generale emanato dall'organo rappresentativo dell'unità d'autogoverno locale (territoriale) o qualche sua disposizione sia contraria alla Costituzione o alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, avrà l'obbligo d'informare subito e al massimo entro 8 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, il ministero competente per l'amministrazione generale e il/la Presidente della Regione Istriana.
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI NEL DELIBERARE
Articolo 35
I cittadini possono partecipare direttamente tramite referendum all'emanazione delle delibere riguardanti le questioni locali, conformemente alla legge e al presente Statuto.
Articolo 36.a
Sulla base delle disposizioni di legge e dello Statuto, l'indizione del referendum può essere proposta da almeno un terzo dei membri dell'organo rappresentativo, dal/dalla Presidente della Regione o dal 20% del numero complessivo di elettori nell'unità.
Se l'indizione del referendum è stata proposta da almeno un terzo dei membri dell'organo rappresentativo o dal/dalla Presidente della Regione, l'organo rappresentativo è tenuto a esprimersi in merito alla proposta presentata, e qualora la accolga, emanare la delibera sull'indizione del referendum entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.
Se l'indizione del referendum è stata proposta dal 20% del numero complessivo degli elettori nell'unità, il Presidente dell'organo rappresentativo è tenuto a trasmettere la proposta pervenuta all'organo dell'amministrazione statale, competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) per stabilire la correttezza della proposta presentata.
Se l'organo dell'amministrazione statale, competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) stabilisce che la proposta è corretta, l'Assemblea indirà il referendum entro 30 giorni dalla ricezione della proposta. Nei confronti della delibera dell'organo dell'amministrazione statale con la quale si constata che la proposta non è corretta, non è permesso presentare ricorso, bensì è possibile avviare una controversia amministrativa al Tribunale amministrativo della Repubblica di Croazia.
Articolo 36b
I referendum può essere indetto per modificare lo Statuto, riguardo alla proposta di un atto generale o per un'altra questione rientrante nelle competenze dell'organo rappresentativo, come pure per altre questioni stabilite dalla legge e dallo Statuto.
Alla procedura di attuazione del referendum di destituzione si applicano le rispettive norme della Legge che disciplina l'attuazione del referendum.
Sulle delibere emanate riguardo al referendum e al momento del referendum si applicano le disposizioni comprese negli articoli 79 fino a 82 di questa Legge.
Articolo 37
I cittadini/le cittadine hanno diritto di proporre all'organo rappresentativo l'emanazione di un determinato atto o la soluzione di una determinata questione rientrante nel loro ambito di competenze.
L'Assemblea deve considerare la proposta di cui al comma 1 del presente articolo, qualora questa venga sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nella lista elettorale della Regione e rispondere a coloro che l'hanno presentata, al massimo entro tre mesi dal recapito della proposta.
Articolo 38
Il Presidente/la Presidente e i suoi sostituti/le sue sostitute eletti/elette assieme a lui/lei non possono essere destituiti dall'incarico mediante referendum.
L'indizione del referendum per la destituzione dall'incarico può essere proposta:
- dal 20% del numero complessivo degli elettori nell'unità nella quale è richiesta la revoca del/della Presidente della Regione e dei suoi sostituti /delle sue sostitute eletti/e assieme a lui/lei.
- da 2/3 dei membri dell'Assemblea.
Se l'indizione del referendum di destituzione è stata proposta dal 20% del numero complessivo degli elettori nell'unità nella quale si richiede la destituzione, l'Assemblea indirà il referendum di destituzione del Presidente/della Presidente e dei suoi sostituti /delle sue sostitute eletti assieme a lui/lei, conformemente alle disposizioni della legge, dopo essersi accertati che ci sia il numero necessario di elettori nell'unità.
Se l'indizione del referendum è stata proposta dal 20% del numero complessivo degli elettori nell'unità, il Presidente/la Presidente dell'organo rappresentativo è tenuto/è tenuta a trasmettere la proposta pervenuta all'organo centrale dell'amministrazione statale, competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.
Se l'organo centrale dell'amministrazione statale, competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) stabilisce che la proposta è corretta, l'Assemblea della Regione Istriana indirà il referendum entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.
Se l'indizione del referendum è stata proposta da 2/3 dei membri dell'Assemblea, la delibera sull'indizione del referendum di destituzione del Presidente/della Presidente della Regione e dei suoi sostituti /delle sue sostitute eletti assieme a lui/lei, viene emanata dall'organo rappresentativo mediante la maggioranza dei 2/3 di tutti i membri dell'organo rappresentativo.
Il referendum per la destituzione non può essere indetto solo per il sostituto/la sostituta del Presidente della Regione.
Il referendum per la revoca del/della Presidente della Regione e dei suoi sostituti /delle sue sostitute non può essere indetto prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dalle elezioni e neppure prima del referendum tenutosi per la destituzione, e neanche nell'anno in cui si tengono le elezioni regolari per l'elezione del/della Presidente della Regione.
Se l'indizione del referendum è stata proposta da almeno un terzo dei membri dell'organo rappresentativo o dal/dalla Presidente della Regione, l'organo rappresentativo è tenuto a esprimersi in merito alla proposta presentata, e qualora la accolga, emanare la delibera sull'indizione del referendum entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.
Articolo 39
La Delibera di revoca del/della Presidente della Regione e dei suoi sostituti /le sue sostitute eletti /e assieme a lui/lei è emanata se al referendum per la destituzione la maggior parte degli elettori che hanno votato si è espressa a favore, a patto che questa maggioranza rappresenti almeno 1/3 del numero complessivo degli elettori iscritti nel registro degli elettori dell'unità.
Alla procedura del referendum di revoca si applicano le rispettive norme della presente Legge e della Legge che disciplina l'attuazione del referendum.
Articolo 40
Gli organi amministrativi devono permettere la presentazione, in forma scritta e orale, delle istanze e dei ricorsi concernenti il loro lavoro.
Il/la responsabile dell'organo amministrativo o il/la Presidente della Regione, hanno il dovere di fornire una risposta ai cittadini/alle cittadine, concernente le istanze presentate, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero del ricorso.
TITOLO V
ORGANI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA REGIONE ISTRIANA
CAPITOLO 1 - ORGANI DELLA REGIONE ISTRIANA
Articolo 41
Gli organi della Regione Istriana sono: L'Assemblea della Regione Istriana e il /la Presidente della Regione Istriana.
CAPITOLO 2 - ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
1 Disposizioni basilari
Articolo 42
L'Assemblea della Regione Istriana è l'organo rappresentativo dei cittadini/delle cittadine della Regione Istriana.
L'Assemblea della Regione Istriana può, in occasioni solenni, usare la denominazione di Dieta Istriana - Istarski sabor.
Articolo 43
L'Assemblea:
- emana lo Statuto della Regione Istriana e il Regolamento sul lavoro dell'Assemblea,
- emana delibere e atti generali con i quali disciplina le questioni rientranti nell'ambito delle competenze autogestite della Regione,
- elegge e destituisce il/la Presidente e i/le Vicepresidenti dell'Assemblea,
- costituisce gli organi lavorativi, elegge e destituisce i loro membri, ed elegge, nomina e destituisce anche altre persone stabilite dalla legge, da altra norma o Statuto,
- emana il Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana e altri documenti di pianificazione territoriale di propria competenza,
- emana piani strategici, documenti, direttrici e altri atti salvo che per una legge speciale o il presente Statuto non siano di competenza di altri organi,
- emana il Bilancio, la Delibera sul finanziamento provvisorio e la Delibera sull'attuazione del Bilancio,
- emana la relazione semestrale sull'attuazione del bilancio e la relazione annuale sull'attuazione del bilancio,
- stabilisce l'organizzazione e l'ambito delle competenze degli organi amministrativi della Regione,
- fonda istituti pubblici e altre persone giuridiche per svolgere attività economiche, sociali, comunali e altre attività d'interesse per la regione e decide sulla loro trasformazione,
- decide sull'assunzione e il trasferimento dei diritti costitutivi,
- fornisce previ consensi alle proposte di statuto, come pure le proposte di modifiche e integrazioni degli statuti degli enti dei quali è fondatrice, se per legge o delibera d'istituzione non è diversamente prescritto e decide in merito alle questioni di status,
- emana la delibera sulle condizioni, il modo e il procedimento di amministrazione dei beni della Regione e decide sull'acquisizione e l'alienazione di immobili e mobili della Regione e di altra gestione dei beni, conformemente alla Legge, allo Statuto e a norme speciali, il cui valore singolo supera 1.000.000,00 kn,
- emana la delibera sulla revisione straordinaria dell'attività delle persone giuridiche nelle quali la Regione ha più del 25% delle quote di capitale,
- decide sull'acquisto delle azioni o delle quote nelle società commerciali se con ciò si tutela l'interesse pubblico e sulla vendita di azioni o quote in caso di cessazione dell'interesse pubblico, se ciò non contrasta una legge speciale,
- decide sulla trasformazione del credito in quota di capitale,
- emana la delibera sull'indebitamento a lungo termine mediante crediti, prestiti e il rilascio di titoli di credito e con il consenso del Governo della RC per gli investimenti pianificati dal bilancio della Regione Istriana,
- alle persone giuridiche che sono di proprietà o comproprietà maggioritaria della Regione, agli enti, ai fruitori fuori dal bilancio e alle altre persone giuridiche il cui indebitamento, conformemente alla legge sul bilancio viene incluso nell'ambito dell'indebitamento della Regione, dà il previo consenso per un indebitamento a lungo termine per gli investimenti, il rilascio del titolo di credito, la garanzia data e il partenariato pubblico-privato,
- emana la delibera sul modo e il procedimento di assegnazione dei riconoscimenti pubblici e assegna riconoscimenti pubblici,
- assegna concessioni nella procedura stabilita dalla legge, quando una legge o un'altra norma stabiliscono la competenza dell'Assemblea,
- esamina anche altre questioni d'interesse per l'organo rappresentativo della Regione Istriana".
Articolo 44
Il Regolamento di procedura dell'Assemblea della Regione Istriana, stabilirà più dettagliatamente le modalità per la costituzione, la convocazione, il lavoro e il corso della seduta, le votazioni e la stesura del verbale, nonché il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2 Assetto organizzativo
Articolo 45
L'Assemblea è costituita da 41 membri, di cui quattro appartengono alla comunità nazionale italiana.
La rappresentanza delle altre minoranze nazionali nell'Assemblea viene determinata conformemente alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.
Prima di ogni elezione locale l'Organo centrale dell'amministrazione statale, competente per le mansioni dell'amministrazione generale, pubblicherà sul suo sito Internet i dati relativi al numero dei membri degli organi rappresentativi delle unità che vengono eletti dalle file degli appartenenti a una singola minoranza nazionale.“
Articolo 46
L'Assemblea ha il/la Presidente e due Vicepresidenti.
Il/la Presidente oppure uno dei/delle Vicepresidenti è appartenente alla comunità nazionale italiana.
La proposta per l'elezione del/della Presidente e dei/delle Vicepresidenti viene data, in forma scritta, da un minimo di dieci (10) membri dell’Assemblea, e vidimata dalle firme degli stessi.
Se l'organo rappresentativo ha due vicepresidenti, questi vengono di regola eletti di modo che un/una vicepresidente provenga dalle file della maggioranza rappresentativa e l'altro/altra dalle file della minoranza rappresentativa, su proposta della stessa minoranza.
Articolo 47
Il/La Presidente e i/le Vicepresidenti dell'Assemblea si eleggono di regola con voto segreto.
"Il/La Presidente e il/la Vicepresidente dell'Assemblea sono eletti/elette quando per loro ha votato la maggior parte di tutti i membri dell'Assemblea.
Se alla carica di presidente o vicepresidente è stato/stata proposto/proposta un/una candidato/candidata, questo/questa si elegge singolarmente, mediante voto palese, dalle file dei membri dell'Assemblea.
Nel caso in cui venissero proposti più candidati alla carica di presidente o vicepresidente dell'Assemblea e nessuno di questi/queste ottenesse la maggior parte dei voti del numero complessivo di membri, la votazione si ripete per i due candidati/candidate che hanno ricevuto il maggior numero di voti nel primo cerchio di votazioni. Nel caso che due o più candidati/candidate abbiano ottenuto lo stesso numero massimo di voti, la votazione si ripeterà in ordine alfabetico.
Nella votazione ripetuta sarà eletto/eletta il candidato/la candidata che avrà ottenuto il massimo numero dei voti di tutti i membri dell'Assemblea.
Se nella votazione ripetuta il candidato/la candidata non ottenesse la maggioranza dei voti di tutti i membri, la procedura relativa alla candidatura si ripeterà.
L'Assemblea può decidere che l'elezione del/della Presidente o del/della Vicepresidente dell'Assemblea si svolga mediante voto palese indipendentemente dal numero di candidati.
Articolo 48
Il/la Presidente dell’Assemblea presiede le sedute dell'Assemblea.
L’Assemblea è rappresentata dal suo/dalla sua Presidente.
I diritti e i doveri del/della Presidente dell'Assemblea vengono stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea della Regione Istriana.
3 Diritti e doveri dei membri dell’Assemblea
Articolo 49
I membri dell'Assemblea hanno tutti i diritti e doveri dal giorno della costituzione dell'Assemblea, fino allo scadere del mandato.
I membri dell'Assemblea sono i consiglieri/le consigliere.
Articolo 50
La funzione dei membri dell'Assemblea è onoraria.
I membri non hanno un mandato obbligatorio e non sono revocabili.
"Il mandato di membro dell'Assemblea eletto/eletta alle elezioni regolari dura fino al giorno di entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia con cui si indiscono le seguenti elezioni ordinarie che si tengono ogni quarto anno, conformemente alle disposizioni della Legge che stabilisce le elezioni amministrative, ossia fino al giorno dell'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia sullo scioglimento dell'organo rappresentativo, conformemente alle disposizioni della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale)".
Il mandato di membro dell'Assemblea eletto/eletta alle elezioni straordinarie dura fino allo scadere del mandato corrente del membro dell'Assemblea eletto/eletta alle elezioni ordinarie che si tengono ogni quarto anno, conformemente alle disposizioni della Legge che stabilisce le elezioni amministrative, ossia fino al giorno dell'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia sullo scioglimento dell'organo rappresentativo, conformemente alle disposizioni della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale).
Il membro dell'Assemblea che durante il mandato accetta di svolgere un incarico che secondo le disposizioni di una legge speciale è ritenuto incompatibile, durante il periodo dell'incompatibilità delle funzioni il mandato è sospeso, e il/la consigliere/consigliera è sostituito/sostituita dal/dalla sostituto/sostituta, conformemente alle disposizioni di una legge speciale.
La continuazione dell'espletamento dell'incarico di membro dell'Assemblea si può richiedere una sola volta nel corso del mandato.
I membri dell'Assemblea hanno i/le sostituti/sostitute che svolgono l'incarico nel caso che al membro dell'Assemblea il mandato sia sospeso o cessato prima dello scadere del tempo per il quale è stato/stata eletto/eletta, e si sostituiscono in conformità con la Legge sulle elezioni amministrative.
Articolo 51
I membri dell'Assemblea prestano giuramento solenne in lingua croata, ovvero in lingua italiana, che è del seguente tenore:
“Prisežem da ću prava i obveze člana Skupštine Istarske županije obavljati savjesno i odgovorno, radi gospodarskog, kulturnog i socijalnog probitka Istarske županije i da ću se u obavljanju dužnosti člana Skupštine Istarske županije, pridržavati Statuta Istarske županije te da ću štititi i promicati regionalne osobitosti Istre”.
“Giuro che svolgerò coscienziosamente e con responsabilità, l'incarico derivatomi dai diritti e doveri di membro dell’Assemblea della Regione Istriana, per lo sviluppo economico, culturale e sociale della Regione Istriana, e che mi atterrò allo Statuto della Regione Istriana nell’espletamento dei miei doveri di membro dell'Assemblea della Regione Istriana, e che tutelerò e promuoverò le particolarità regionali dell’Istria.”
Chi presiede i lavori dell’Assemblea legge il testo del giuramento e ciascun membro, dopo esser stato chiamato, pronuncia “prisežem”, ossia “lo giuro” e in seguito sottoscrive il testo del giuramento solenne.
Articolo 52
Un membro dell'Assemblea non può essere richiamato/richiamata alla responsabilità penale in alcun altro modo, per la votazione, per le parole pronunciate o i pareri e le prese di posizione espressi alle sedute dell'organo rappresentativo“.
Articolo 53
I membri dell'Assemblea hanno i seguenti diritti e doveri:
- partecipare, discutere e votare alle sedute dell'Assemblea,
- presentare proposte di norme, emendamenti e porre domande,
- accettare l'elezione all'incarico di membro, partecipare al lavoro e votare nell'organo di lavoro,
- richiedere e ottenere i dati necessari per svolgere l'incarico di consigliere/consigliera dagli organi amministrativi e dai servizi e al riguardo usare i loro servizi professionali e tecnici,
- non percepiscono lo stipendio,
- hanno diritto a un compenso, conformemente a una delibera dell'Assemblea,
- hanno diritto all'assenza giustificata dal lavoro per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea e degli organi lavorativi, conformemente alla Legge,
- hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di altre spese, conformemente a una delibera dell'Assemblea,
- hanno diritto di prendere visione del registro degli elettori per la durata del periodo della loro carica,
- hanno diritto di usufruire dell'assenza giustificata dal lavoro per partecipare al lavoro dell'organo rappresentativo e dei suoi organi di lavoro, conformemente all'accordo con il datore di lavoro.
Il consigliere è tenuto a mantenere segreti i dati, stabiliti come tali dalle norme positive, di cui viene al corrente durante lo svolgimento del suo incarico di consigliere.
4 Proposta ed emanazione degli atti dell’Assemblea
Articolo 54
L’Assemblea emana prescrizioni nell’ambito delle sue competenze d’autogoverno.
Gli atti vengono sottoscritti dal/dalla Presidente dell’Assemblea.
Gli atti dell’Assemblea vengono pubblicati in lingua croata e in lingua italiana sul “Bollettino ufficiale della Regione Istriana”.
Articolo 55
I membri dell’Assemblea, gli organi di lavoro dell’Assemblea, i consigli cittadini e comunali, il loro organo esecutivo e il dieci percento degli elettori, hanno il diritto di proporre gli atti che vengono emanati dall’Assemblea.
I cittadini hanno il diritto di proporre all'Assemblea l'emanazione di un atto generale o la soluzione di una determinata questione di competenza dell'Assemblea e presentare petizioni sulle questioni di competenza autogovernativa della Regione, di rilevanza locale e in conformità con la legge e questo Statuto.
L'Assemblea deve considerare la proposta e la petizione di cui al comma 3 del presente articolo, qualora questa venga sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nella lista elettorale della Regione e rispondere a coloro che l'hanno presentata, al massimo entro tre mesi dalla ricezione della proposta.
Il modo per presentare le proposte e le petizioni, deliberare in merito e le altre questioni, viene stabilito nel Regolamento dell'Assemblea, conformemente alla legge e al presente Statuto.
5 Modalità di lavoro dell’Assemblea
Articolo 56
L’Assemblea svolge la propria attività se alle sedute è presente la maggioranza di tutti i membri. L'Assemblea, di regola, emana le delibere a maggioranza di voti dei membri presenti, eccezion fatta per i casi in cui viene prescritta un’altra maggioranza.
Per maggioranza di voti di tutti i membri dell'Assemblea si decide in merito a:
- Statuto e Regolamento
- il Bilancio e la relazione annuale sull'attuazione del Bilancio
- l'elezione del presidente/della presidente e del/della vicepresidente dell'Assemblea
- la delibera sull'indizione del referendum di cui all'art. 36 del presente Statuto se la proposta per indire il referendum è stata promossa da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea, dal/dalla Presidente della Regione o dal 20% del numero complessivo di elettori
- altre questioni quando ciò è prescritto dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea"
Articolo 57
Il Regolamento di procedura dell'Assemblea regionale stabilirà più dettagliatamente le modalità per la costituzione, la convocazione, il lavoro e il corso della seduta, la realizzazione dei diritti, i doveri e le responsabilità dei consiglieri, la realizzazione dei diritti e dei doveri del/della Presidente dell'Assemblea regionale, l'ambito di competenza, la composizione e la modalità di lavoro degli organi di lavoro, il modo e la procedura d'emanazione degli atti nell'Assemblea regionale, la procedura d'elezione e destituzione, di partecipazione dei cittadini / delle cittadine alle sedute, ed altre questioni di rilievo per l'attività dell'Assemblea regionale.
L'Assemblea regionale può mediante un codice particolare, stabilire i principi e gli standard di buona condotta del/della Presidente, del/della Vicepresidente e dei membri dell'Assemblea regionale, nonché del/della Presidente e dei membri degli organi di lavoro dell'Assemblea regionale, nell'espletamento dei loro doveri.
Articolo 58
L’Assemblea viene convocata dal suo/dalla sua Presidente, rispettivamente dal/dalla Vicepresidente in caso di sua assenza, conformemente al Regolamento di procedura.
Articolo 59
Il/la Presidente dell'organo rappresentativo convoca la seduta dell'organo rappresentativo secondo necessità, al minimo una volta ogni tre mesi.
Il/la Presidente ha l'obbligo di convocare la seduta dell'organo rappresentativo su richiesta motivata di al minimo un terzo di membri dello stesso entro 15 giorni dal recapito della richiesta.
Qualora il presidente/la presidente dell'organo rappresentativo non convocasse la seduta entro 15 giorni dal recapito della richiesta, questa sarà convocata dal/dalla Presidente della Regione entro un termine di 8 giorni, in base alla richiesta ripetuta di 1/3 dei consiglieri.
Dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3 del presente articolo, il capo dell'organo centrale dell'amministrazione competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) può convocare la seduta, su richiesta motivata di un terzo dei membri dell'organo amministrativo.
La seduta dell'organo rappresentativo, convocata conformemente alle disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si deve tenere entro 15 giorni dal giorno della sua convocazione.
La seduta convocata contrariamente alle disposizioni del presente articolo, è ritenuta illeggittima e gli atti emanati nulli.
Gli altri diritti e obblighi del Presidente, vengono stabiliti dal Regolamento.
Articolo 60
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
Il pubblico può venir allontanato soltanto eccezionalmente, in casi previsti dalla legge e dall'atto generale delle unità.
Alle sedute dell'organo rappresentativo partecipano il/la Presidente della Regione e il/la suo/sua sostituto/sostituta.
La votazione alle sedute dell'Assemblea è palese, eccetto nei casi in l'Assemblea non optasse, conformemente al Regolamento o un altro atto generale, riguardo ad una determinata questione, per il voto segreto.
Le sedute dell'Assemblea si convocano di regola per posta elettronica.
Il Regolamento di procedura dell'Assemblea della Regione Istriana, stabilirà l'andamento del dibattito, la partecipazione all'attività della stessa e l'emanazione delle delibere."
Nel caso che si verifichino delle circostanze particolari che sottintendono un evento o un determinato stato che non era possibile prevedere e sul quale non si poteva influire e che al momento minaccia il regolamento giuridico, la vita, la salute o la sicurezza della popolazione e dei beni di ingente valore, per il periodo di durata delle circostanze particolari le sedute dell'Assemblea si possono tenere eccezionalmente per via elettronica.
Il Regolamento di procedura dell'Assemblea della Regione Istriana, stabilirà l'andamento del dibattito e la partecipazione all'attività della stessa e l'emanazione delle delibere.
6 Organi di lavoro dell’Assemblea
Articolo 61
L’Assemblea costituisce comitati, commissioni ed altri organi di lavoro, permanenti e provvisori come commissioni, consigli e altro.
Gli organi permanenti dell'Assemblea vengono costituiti in base al Regolamento di procedura della stessa, mentre gli altri organi di lavoro, mediante una delibera a parte o un'altra prescrizione.
Vengono nominati negli organi di lavoro permanenti, i consiglieri dell'Assemblea.
Il Regolamento di procedura dell'Assemblea, una delibera a parte o un'altra norma, stabiliranno la composizione, il numero dei membri e il capo d'azione di ogni singolo organo di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 62
Eccezionalmente, al fine di realizzare i diritti, i doveri, i compiti e gli obiettivi nel campo della tutela sanitaria sul suo territorio, l'Assemblea della Regione Istriana col presente Statuto costituisce il Consiglio per la salute.
Una delibera particolare definirà le competenze, il numero e la composizione di questo Consiglio.
CAPITOLO 3 - IL/LA PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA
Articolo 63
Il/la Presidente della Regione Istriana detiene il potere esecutivo a livello regionale.
La Regione ha due Vicepresidenti. Un/una Vicepresidente viene eletto/a dalla lista comune, assieme al/alla Presidente della Regione. Nel caso che il/la Presidente della Regione è eletto/a dalle file degli appartenenti alle minoranze nazionali il/la Vicepresidente della Regione viene eletto/a dagli appartenenti del popolo croato.
Il/la secondo/a Vicepresidente è il/la rappresentante della comunità nazionale italiana e si elegge dalle file degli appartenenti alla comunità nazionale italiana conformemente all'art. 41a commi 2 e 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale).
In via eccezionale rispetto al comma 1 del presente articolo, l'organo esecutivo è anche il/la Vicepresidente della Regione eletto/eletta assieme al/alla Presidente della Regione che svolge l'incarico di Presidente della Regione, nel caso previsto dalla legge.
Il/la Vicepresidente della Regione che svolge l'incarico di Presidente della Regione ed è stato eletto/eletta alle elezioni dirette assieme al/alla Presidente della Regione, e può svolgere l'incarico di Presidente della Regione dopo la scadenza di due anni del mandato e ha tutti i diritti e i doveri del/della Presidente della Regione.
Articolo 64
Il/la Presidente della Regione e il/la Vicepresidente della Regione vengono eletti direttamente, in conformità con una legge particolare.
Articolo 65
"Il/la Presidente della Regione Istriana:
- rappresenta la Regione,
- redige le proposte di atti generali, presenta emendamenti e fornisce i pareri sugli atti generali che vengono proposti da altri/altre proponenti autorizzati/autorizzate,
- presenta all'approvazione dell'Assemblea la proposta di Bilancio e lo sottopone all'organo rappresentativo per l'emanazione entro un termine prescritto da una legge speciale,
- stabilisce la delibera sul finanziamento provvisorio e la presenta all'Assemblea, nel caso che questa non abbia emanato il Bilancio prima dell'inizio dell'anno finanziario,
- attua e garantisce l'attuazione degli atti generali dell'Assemblea, emana gli ordini per l'attuazione delle prescrizioni e degli altri atti dell'Assemblea,
- nomina e destituisce gli assessori degli organi amministrativi,
- indirizza l'attività degli organi amministrativi della Regione nello svolgimento degli affari rientranti nella loro sfera di competenza dell'autogoverno, ne controlla il lavoro, rispettivamente i lavori dell'amministrazione statale se sono stati trasmessi alla Regione,
- consulta regolarmente i sindaci/le sindache dei comuni e delle città sul territorio della Regione circa l'attuazione dell'autogoverno locale,
- decide sull'acquisizione e l'alienazione di beni immobili e mobili della Regione e dell'altra gestione dei beni, come pure delle loro entrate e uscite, conformemente alla legge e allo Statuto,
- nomina e destituisce i/le rappresentanti della Regione negli organi degli enti pubblici, delle società commerciali e delle altre persone giuridiche in conformità con la legge e altre norme,
- decide sull'approvazione all'indebitamento delle persone giuridiche, di proprietà o di proprietà maggioritaria della Regione, dei fruitori extra bilancio e delle altre persone giuridiche il cui indebitamento, conformemente alla legge sul bilancio non rientra nell'ambito dell'indebitamento della Regione, da il previo consenso all'indebitamento a lungo termine per gli investimenti, i crediti a breve termine, il rilascio di carte valore, la garanzia rilasciata e il partenariato pubblico-privato,
- su proposta dell'assessore/dell'assessora per le finanze da il previo consenso ai fruitori del bilancio per l'assunzione degli obblighi in base ai contratti che richiedono il pagamento nei prossimi anni, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, fino all'ammontare dell'importo degli obblighi previsti dalla delibera sull'attuazione del bilancio o dalla proiezione del bilancio per il periodo a venire,
- fornisce il previo consenso alle persone giuridiche di proprietà o di proprietà maggioritaria della Regione, agli enti e ai fruitori extra bilancio ad acquistare merce e servizi il cui importo supera l'importo stabilito negli statuti degli enti o da qualche altro atto costitutivo, ossia se questo importo non è stabilito da un atto costitutivo, se il valore singolo dell'acquisto supera le 500.000,00 kn,
- dà il consenso alle persone giuridiche di proprietà o di comproprietà maggioritaria della regione e agli enti per la delibera sull'acquisizione o l'alienazione di beni immobili e mobili e sulla gestione dei beni come l'approvazione dell'iscrizione del gravame sull'immobile (servitù, diritto a edificare, ipoteca, fiducia, iscrizione del bene culturale e naturale, bene idrico e altro ) e sulla delibera di acquisto, affitto, uso e altro uso in conformità con la legge, lo statuto e norme particolari, nel caso che il valore di questo uso superi l'importo stabilito dallo statuto dell'ente o da qualche altro atto costitutivo, ossia se questo valore non è prescritto, se il valore dell'uso supera le 500.000,00 kn, rispettivamente se ciò non è applicabile, se il valore dell'immobile o del complesso di immobili sui quali si svolge l'uso supera 1.000.000,00 kn,
- emana il piano delle consultazioni con il pubblico, tiene le conferenze stampa e informa in altri modi adeguati il pubblico sulle politiche pubbliche della Regione,
- emana la delibera sulla stipulazione delle conciliazioni giudiziali,
- emana la delibera sulla scelta della banca,
- gestisce i mezzi disponibili sul conto del bilancio ed emana la delibera sull'indebitamento a breve termine, per riprogrammare o chiudere gli obblighi esistenti
- emana la delibera sulla realizzazione del diritto di prelazione,
- su proposta dell'assessore/assessora emana i regolamenti sull'ordine interno degli organi amministrativi,
- emana il piano d'entrata in servizio
- emana il piano d'acquisto,
- istituisce gli organi di lavoro, nomina e destituisce i loro membri
- svolge anche altre mansioni in conformità con la legge.
Nel caso di cui al comma 1 punti 9 e 19 del presente articolo il/la Presidente della Regione può decidere in merito all'ammontare del valore singolo fino a un massimo dello 0,5% dell'ammontare delle entrate senza gli introiti realizzati nell'anno che precede l'anno in cui si delibera sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili e degli immobili, ossia su un'altra gestione dei beni. Se questo importo supera 1.000.000,00 kn il/la Presidente della Regione può decidere al massimo fino a 1.000.000,00 kn. L'acquisizione e l'alienazione di beni immobili e mobili e l'altra gestione dei beni devono essere pianificate dal Bilancio della Regione e svolte conformemente alla legge.
Nel caso di cui al comma 1 punto 12 di questo obbligo sono esonerati rispetto agli obblighi assunti mediante l'indebitamento della Regione Istriana, e gli obblighi assunti in base a un accordo internazionale e ai progetti cofinanziati dai mezzi dell'Unione Europea o in altri casi previsti nella delibera sull'attuazione del bilancio.
La delibera del/della Presidente della Regione sul consenso di cui ai punti 13 e 14 entra in vigore il giorno della sua emanazione, e va pubblicata sul sito internet della Regione Istriana nell'elenco degli atti pubblicati dopo l'ottenimento del consenso.
Il/la Presidente della Regione è tenuto/tenuta a pubblicare le delibere sulla nomina e la destituzione di cui al comma 1 punto 10 del presente articolo, nel primo numero delle „Službene novine Istarske županije – Bollettino ufficiale della Regione istriana“ che segue dopo l'emanazione di tale delibera.
Articolo 66
Il/la Presidente della Regione risponde de:
- la pianificazione e l'attuazione del bilancio e del Programma di mandato,
- le entrate e delle uscite del bilancio,
- l'assunzione degli obblighi, la verifica degli obblighi, il rilascio degli ordini di pagamento a carico dei mezzi del bilancio, stabilisce il diritto di riscossione, e rilascia gli ordini di pagamento a favore dei mezzi del bilancio,
- la legalità, l'opportunità, l'efficienza e l'amministrazione economica dei mezzi del bilancio,
- la legalità, l'efficienza e l'economicità del lavoro degli organi amministrativi, dei servizi e degli organi che vengono istituiti dal/dalla Presidente della Regione, mediante sua decisione.
Il presidente della Regione può autorizzare, con delibera speciale, altre persone per compiere le mansioni di cui al comma 1 del presente articolo". Il trasferimento delle mansioni comporta anche la responsabilità, non escludendo però la responsabilità del Presidente.
Il/la Presidente della Regione deve effettuare il trasferimento di competenze di cui al comma 2 del presente articolo, rispettando il principio di divisione delle funzioni.
Articolo 67
Il/la Presidente della Regione è tenuto/tenuta a ricevere a colloquio ogni cittadino/cittadina residente sul territorio della Regione Istriana, entro 60 giorni dal giorno in cui gli/le è stata presentata la richiesta.
Il/la Presidente può autorizzare il/la Vicepresidente, oppure un impiegato, a ricevere i cittadini/le cittadine. Un assessore di un organo amministrativo, nell’ambito delle sue competenze, ha l'obbligo di ricevere a colloquio, entro trenta giorni, ogni cittadino/cittadina residente sul territorio della Regione Istriana.
Articolo 68
Il/la Presidente della Regione rappresenta la Regione.
Il/la Presidente della Regione risponde dello svolgimento legale e corretto all'organo dell'amministrazione statale competente per il controllo amministrativo per un dato campo amministrativo, per i lavori rilevati dall'amministrazione statale. Il/la Presidente della Regione svolge le mansioni stabilite dallo Statuto della Regione, in conformità con la Legge.
Nell’espletamento delle sue funzioni nell'ambito dell’autogoverno regionale, il/la Presidente della Regione, può sospendere l’esecuzione di un atto generale dell’organo rappresentativo. Qualora valuti che con tale atto viene violata la legge o altra norma, il/la Presidente della Regione emanerà la delibera di sospensione dell'atto generale entro 8 giorni dall'emanazione dello stesso. Il/la Presidente della Regione ha il diritto di richiedere all'Assemblea di rimediare alle carenze riscontrate nell'atto generale entro 8 giorni dall'emanazione della delibera di sospensione.
Qualora l'Assemblea non rimediasse alle carenze riscontrate di cui al comma 4 del presente articolo, il Presidente della Regione dovrà informare immediatamente l'organo dell'amministrazione statale competente per l'atto generale e recapitargli la delibera di sospensione dell'atto generale.
Articolo 69
Il/la Presidente della Regione presenta due volte all'anno il rapporto semestrale sul lavoro svolto.
Articolo 70
Il/la Presidente, in caso di assenze prolungate o per altri motivi per cui non può svolgere il suo lavoro, viene sostituito/a dal sostituto / dalla sostituta.
Il/la Presidente della Regione, conformemente al presente Statuto, può affidare lo svolgimento di determinate mansioni di sua competenza, al sostituto/alla sostituta. Nell'espletamento delle mansioni, il sostituto/la sostituta ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni del/della Presidente della Regione. Affidando le mansioni di sua competenza al sostituto/alla sostituta, non cessa la responsabilità del/della Presidente della Regione nello svolgere le summenzionate mansioni.
Articolo 70.a
Nei casi stabiliti da una legge speciale il mandato del Presidente della Regione e del suo/della sua sostituto/a cessa in forza di legge.
L'Assessore dell'organo amministrativo competente per i rapporti dei funzionari, informerà entro un termine di 8 giorni il Governo della Repubblica di Croazia sulla cessazione del mandat odi Presidente della Regione al fine di indire le elezioni anticipate per la carica del nuovo/della nuova Presidente della Regione, secondo i casi previsti dalla Legge.
Articolo 70b
Se il mandato del/della Presidente della Regione è cessato prima dello scadere di due anni, si indiranno le elezioni anticipate per il/la Presidente della Regione e il suo/la sua Vicepresidente. Fino all'attuazione delle elezioni anticipate, l'incarico di Presidente della Regione sarà svolto dal/dalla Vicepresidente eletto/eletta assieme a lui/lei e nel caso in cui il mandato sia cessato anche al/alla Vicepresidente, fino all'attuazione delle elezioni anticipate l'incarico di Presidente della Regione sarà svolto da un commissario del Governo della Repubblica di Croazia.
Se la cessazione del mandato di Presidente della Regione è avvenuta dopo lo scadere dei due anni di mandato del/della Presidente della Regione, non saranno indette le elezioni anticipate, bensì l'incarico di Presidente della Regione sarà svolto dal/dalla Vicepresidente eletto/eletta assieme a lui/lei.
Se durante il periodo di durata del mandato del/della Presidente della Regione cessa il mandato solo al suo sostituto /alla sua sostituta, non si indiranno le elezioni anticipate per il/la Vicepresidente della Regione.
Se termina il mandato del/della Vicepresidente che svolge l'incarico di Presidente della Regione, saranno indette le elezioni anticipate per l'incarico di Presidente della Regione e per il suo/la sua sostituto/sostituta. Fino all'attuazione delle elezioni anticipate, un commissario del Governo della Repubblica di Croazia svolgerà l'incarico di Presidente della Regione.
Se la cessazione del mandato di Presidente della Regione è avvenuto per revoca, si indiranno le elezioni anticipate per la carica di Presidente della Regione e del suo sostituto /della sua sostituta. Fino all'attuazione delle elezioni anticipate, un commissario del Governo della Repubblica di Croazia svolgerà l'incarico di Presidente della Regione.
In via eccezionale rispetto alla disposizione del comma 4 del presente articolo, se il mandato cessa al/alla Vicepresidente della Regione eletta/eletto dalle file degli appartenenti alle minoranze nazionali, verranno bandite le elezioni anticipate per il/la Vicepresidente della Regione proveniente dalle file degli appartenenti alle minoranze nazionali.
L'assessore dell'assessorato competente per i rapporti fra i funzionari in Regione ha l'obbligo di informare immediatamente l'organo centrale dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) riguardo a tutte le modifiche nel corso del mandato del/della Presidente della Regione e dei suoi Vicepresidenti.
Articolo 70.c
Se prima dello scadere del mandato, cessasse il mamdato del/della Vicepresidente della Regione eletto/a fra le file degli appartenenti alla comunità nazionale italiana, si indiranno le elezioni anticipate per il/la Vicepresidente della Regione appartenente alle file della comunità nazionale italiana.
L'assessore dell'assessorato competente per i rapporti fra i funzionari in Regione ha l'obbligo di informare immediatamente l'organo dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale) riguardo a tutte le modifiche nel corso del mandato del/della Vicepresidente proveniente dalle file delle minoranze nazionali.
Articolo 70.d
In Regione il/la Presidente della Regione svolge le mansioni esecutive.
In via eccezionale rispetto al comma 1 del presente articolo, l'organo esecutivo è anche il/la Vicepresidente della Regione eletto/a assieme al Presidente della Regione che svolge l'incarico di Presidente della Regione, nei casi previsti dalla legge.
Il/la Vicepresidente della Regione facente funzione Presidente della Regione, eletto/a alle elezioni dirette, assieme al/alla Presidente della Regione, svolge l'incarico di Presidente della Regione se il mandato di Presidente della Regione è cessato con lo scadere di due anni di mandato.
Il/la Vicepresidente della Regione facente funzione Presidente della Regione, eletto/a alle elezioni dirette, assieme al/alla Presidente della Regione, svolge l'incarico di Presidente della Regione se durante il mandato il/la Presidente della Regione è impossibilitato/a a svolgere questo incarico.
Nello svolgere l'incarico di Presidente della Regione, il/la Vicepresidente della Regione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ha i diritti e i doveri dello/della stesso/a.
CAPITOLO 4 - AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA
Articolo 71
Gli assessorati, i servizi e il Gabinetto del Presidente della Regione (in seguito nel testo: organi amministrativi) adempiono alle prescrizioni e sono responsabili della situazione nei settori per i quali sono stati istituiti.
Gli organi amministrativi sono tenuti a render possibile, con il proprio lavoro, l'attuazione dei diritti e delle necessità dei cittadini/delle cittadine e delle persone giuridiche.
Il/la Presidente della Regione può dare un'autorizzazione speciale alla persona responsabile per lo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 66, comma 1 del presente Statuto, affinché a nome suo coordini le attività necessarie per la redazione delle proposte di atti generali, indirizzi l'attività degli organi amministrativi ed esegua o assicuri l'esecuzione degli atti generali dell'organo rappresentativo e degli atti del/della Presidente della Regione.
Trasferendo le competenze di cui al comma precedente, non si trasferisce anche la responsabilità e quindi non si esclude la responsabilità del/della Presidente della Regione.
I poteri di cui al comma 4 di questo articolo cessano con la revoca da parte del/della Presidente della Regione o con lo scadere del mandato di Presidente della Regione.
Articolo 72
Gli organi amministrativi sono indipendenti nell’ambito delle proprie competenze.
Gli organi amministrativi rispondono all’Assemblea e al /alla Presidente della Regione, dello svolgimento legale e tempestivo delle mansioni rientranti nella loro sfera di competenza.
Gli/le appartenenti alle minoranze che conformemente alla disposizione dell'articolo 20 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali (Gazzetta ufficiale 155/02), hanno diritto alla rappresentanza proporzionale nell'Assemblea regionale, ottengono anche il diritto di rappresentanza negli organi amministrativi della Regione.
Il/la Presidente della Regione, mediante il piano per la presa di servizio, stabilirà il grado di completamento degli organi amministrativi della Regione Istriana ed il piano per l'occupazione del numero necessario di appartenenti alle minoranze nazionali, al fine di realizzare la loro rappresentanza, conformemente alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, di cui al comma precedente, ed attuerà la politica occupazionale conformemente a quanto menzionato.
Quando gli/le appartenenti alle minoranze nazionali di cui al comma 1 del presente articolo, si presentano al concorso per l'entrata in servizio, hanno il diritto di richiamarsi ai diritti loro spettanti conformemente alle disposizioni della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.
I mezzi per lo svolgimento dell'attività degli organi amministrativi vengono garantiti dal bilancio regionale e da altre fonti.
Articolo 73
Gli assessori, nominati dal/dalla Presidente della Regione in base ad un concorso pubblico, gestiscono gli organi amministrativi.
Il/la Presidente della Regione può destituire l'assessore di cui al comma 1 del presente articolo:
- qualora sia lo stesso assessore/la stessa assessora a richiedere la destituzione,
- se sussistono dei motivi per cui secondo norme particolari che stabiliscono i rapporti impiegatizi, portano al termine del servizio,
- qualora l'assessore ingiustificatamente non proceda secondo le norme o gli atti generali della Regione, non adempia alle delibere degli organi o proceda contrariamente ad esse,
- qualora l'assessore, a causa di un lavoro svolto non coscienziosamente o irregolarmente, procuri alla Regione un danno ingente, o qualora trascuri o svolga in modo irresponsabile le proprie mansioni che possono danneggiare gli interessi del servizio, nello svolgimento delle mansioni dell'unità d'autogoverno territoriale (regionale).
L'assessore che verrà destituito, conformemente al comma 2 del presente articolo, verrà disposto su un altro posto di lavoro vacante, in uno degli organi amministrativi della Regione, per i quali soddisfi le condizioni professionali.
Sui diritti e le responsabilità, come pure sulle altre questioni inerenti il lavoro dell'assessore, si applicano le disposizioni della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) e della legge che regola i rapporti di lavoro dei/delle funzionari/funzionarie e impiegati/impiegate negli organi delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale).
Articolo 74
I funzionari / le funzionarie nella Regione Istriana verranno incoraggiati/e all'abilitazione e al perfezionamento professionale permanente attraverso corsi, seminari e formazione, sulla base della strategia e del piano d'abilitazione e perfezionamento permanente che verranno emanati dal Governo della Repubblica di Croazia in base ad una proposta comune delle federazioni nazionali delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) e dell'organo centrale dell'amministrazione statale competente per le questioni inerenti l'autogoverno locale e territoriale (regionale).
Articolo 75
Le sedi degli organi amministrativi vengono stabilite mediante le norme dell'Assemblea che garantiscono la rappresentanza delle città e dei comuni sul territorio della Regione Istriana.
Fuori dalle sedi degli organi amministrativi è possibile organizzare sezioni o posti di lavoro distinti.
Il/la Presidente della Regione emana il Regolamento sull'assetto interno degli organi amministrativi.
Articolo 76
Si cancella.
TITOLO VI
PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA REGIONE ISTRIANA
1 Patrimonio della Regione Istriana
Articolo 77
Tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Regione, come pure i diritti che le appartengono, costituiscono il suo patrimonio.
La Regione Istriana deve gestire, usare e disporre dei propri beni applicando il principio di sana e prudente gestione.
Articolo 78
Il bilancio è il documento finanziario basilare della Regione Istriana.
Il/la Presidente della Regione, quale unico proponente autorizzato è tenuto/è tenuta a stabilire la proposta di bilancio e sottoporla all'Assemblea per la relativa emanazione entro un termine stabilito da una legge speciale.
Il bilancio viene emanato dall'Assemblea, conformemente a una legge speciale.
2 Finanziamento della Regione Istriana
Articolo 78a
Nel caso che il/la Presidente della Regione non proponesse il bilancio all'organo amministrativo o ritirasse la proposta prima della votazione sul bilancio per intero, e non proponesse una nuova proposta di bilancio entro un termine che ne consenta l'approvazione, il Governo della Repubblica di Croazia, su proposta dell'organo amministrativo statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale), destituirà il/la Presidente della Regione e i suoi/le sue Vicepresidenti eletti/elette assieme a lui/lei.
Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo della Repubblica di Croazia nominerà un commissario/una commissaria e indirà le elezioni anticipate per il/la Presidente della Regione, conformemente a una legge speciale.
Il/la neoeletto/neoeletta Presidente della Regione è tenuto/tenuta a proporre all'Assemblea il bilancio entro un termine di 45 giorni dal giorno di entrata in carica.
L'Assemblea deve emanare il bilancio di cui al comma 3 del presente articolo entro un termine di 45 giorni dal giorno in cui il/la Presidente della Regione lo ha proposto all'Assemblea.
Articolo 78b
Nel caso che l'organo rappresentativo non emanasse il bilancio prima dell'inizio dell'anno finanziario, si procederà a un finanziamento provvisorio, al massimo per i tre primi mesi dell'anno finanziario, sulla base di una delibera sul finanziamento provvisorio, continuerà il finanziamento delle attività, delle funzioni e dei programmi degli organi della Regione e di altri fruitori del bilancio ed extra bilancio, in conformità con una legge speciale.
L'Assemblea emana la Delibera sul finanziamento provvisorio di cui al comma 1 del presente articolo entro il 31 dicembre, conformemente a una legge speciale, su proposta del Presidente della Regione o del commissario del Governo della Repubblica di Croazia, nonché di un altro proponente autorizzato stabilito dal Regolamento dell'Assemblea.
In caso di scioglimento solo dell'Assemblea, ossia il/la Presidente della Regione non è stato/stata destituito/destituita, fino alla nomina del commissario/della commissaria del Governo della Repubblica di Croazia, il finanziamento si svolgerà provvedendo ad adempiere alle uscite e spese regolari e indispensabili in base alla delibera sul finanziamento delle uscite e spese indispensabili, emanata dal/dalla Presidente della Regione.
Dopo la nomina del commissario del Governo della Repubblica di Croazia, il/la Presidente della Regione propone al commissario / alla commissaria una nuova delibera sul finanziamento delle uscite e delle spese indispensabili che comprende le entrate e gli introiti, come pure le uscite e le spese avvenute nel periodo precedente all'arrivo del commissario/della commissaria.
Se il bilancio non dovesse essere emanato entro il 31 marzo, il commissario/la commissaria emana la delibera sul finanziamento delle uscite e delle spese indispensabili per il periodo precedente all'emanazione del bilancio.
La delibera sul finanziamento delle uscite e delle spese indispensabili di cui nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo, corrisponde per contenuto alla delibera sul finanziamento provvisorio stabilita da una legge speciale, ma proporzionalmente al periodo per il quale viene emanata.
Articolo 78c
Quando nell'unità è stato costituito un organo rappresentativo neo eletto, dopo che le elezioni anticipate sono state svolte, fino all'emanazione del bilancio dell'unità, il finanziamento avviene mediante l'adempimento delle uscite e delle spese regolari e indispensabili, in base alla delibera sul finanziamento delle uscite e delle spese indispensabili emanata dal Presidente della Regione.
Articolo 78d
La Regione rende disponibili al pubblico le informazioni sull'impiego dei mezzi del bilancio sul suo sito internet di modo che le informazioni siano facilmente consultabili e accessibili.
La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 di questo articolo, si rinnova conformemente alle disposizioni di legge che stabiliscono la pianificazione, la redazione, l'emanazione e l'attuazione del bilancio, come pure le istruzioni e gli altri atti del ministero competente per le finanze.
Articolo 79
La Regione Istriana ha le proprie entrate delle quali dispone autonomamente.
Le entrate della Regione devono essere proporzionali alle attività svolte.
Le entrate della Regione in particolare sono:
- tasse regionali, compensi, contributi e imposte,
- entrate dai beni di sua proprietà e dai diritti patrimoniali,
- entrate dalle società commerciali e d'altre persone giuridiche di sua proprietà, rispettivamente nelle quali possiede quote o azioni,
- entrate dai canoni di concessione,
- pene pecuniarie e confisca dei beni per le violazioni stabilite dalla stessa, conformemente alla legge,
- quota nelle imposte comuni,
- mezzi di sussidio della Repubblica di Croazia previsti nel bilancio statale,
- altre entrate stabilite dalla legge. "
Articolo 80
Il bilancio della Regione Istriana viene emanato per l'anno civile ed è vigente per l'anno per il quale è stato emanato.
Dopo mezzo anno, l'Assemblea emana la relazione semestrale sull'attuazione del bilancio, e dopo un anno per il quale è stato emanato il bilancio, emana la relazione annuale sull'attuazione del bilancio.
L'organo amministrativo per le finanze trasmette al/alla Presidente della Regione la relazione semestrale sull'attuazione del bilancio, entro il 5 settembre per l'anno finanziario corrente. Il/la Presidente della Regione sottopone all'Assemblea l'emanazione della relazione semestrale sull'attuazione del bilancio per il primo semestre dell'anno finanziario corrente fino al 15 settembre dell'anno finanziario corrente.
L'organo amministrativo per le finanze redige la relazione annuale sull'attuazione del bilancio e la trasmette al/alla Presidente della Regione entro l'1 maggio dell'anno corrente per l'anno passato.
Il/la Presidente della Regione presenta all'Assemblea la relazione annuale sull'attuazione del bilancio entro l'1 giugno dell'anno corrente per l'anno passato.
Articolo 80a
Quando nel procedimento di controllo della legalità dell'atto generale, l'organo competente dell'amministrazione statale emana la delibera sulla sospensione del bilancio, ossia la delibera sulla conferma della delibera del Presidente della Regione sulla sospensione del bilancio, per il periodo di durata della sospensione il finanziamento si svolge mediante l'adempimento delle uscite e delle spese regolari e indispensabili, in base alla delibera sul finanziamento delle uscite e delle spese indispensabili emanata dal Presidente della Regione.
Nel caso che nel procedimento di determinazione della legalità dell'atto generale l'Alta Corte amministrativa della Repubblica di Croazia abolisse il bilancio della Regione, l'organo rappresentativo avrà l'obbligo di emanare il bilancio entro un termine di 45 giorni dal giorno di pubblicazione della sentenza dell'Alta Corte amministrativa della Repubblica di Croazia nella "Gazzetta ufficiale". Fino all'emanazione del bilancio, il finanziamento avviene mediante l'adempimento delle uscite e delle spese regolari e indispensabili, in base alla delibera sul finanziamento delle uscite e delle spese indispensabili emanata dal Presidente della Regione.
Articolo 80b
La Delibera sul finanziamento delle uscite e delle spese indispensabili di cui all'art. 80a di questo Statuto, corrisponde per contenuto alla delibera sul finanziamento provvisorio stabilita da una legge speciale, ma proporzionalmente al periodo per il quale viene emanata.
Articolo 81
Se nel corso dell'anno finanziario, nel caso si manifestino nuovi obblighi per il bilancio regionale o per il mutamento dei movimenti economici dovessero aumentare le uscite e/o le spese, ossia dovessero diminuire le entrate e/o gli introiti del bilancio regionale, il/la Presidente della Regione potrà sospendere l'attuazione di singole uscite e/o spese (sospensione provvisoria dell'attuazione) per un periodo massimo di 45 giorni.
Con le misure di sospensione provvisoria il/la Presidente della Regione può:
- fermare l'assunzione degli obblighi e/o
- proporre la proroga delle scadenze di pagamento previste da contratto e/o
interrompere la ridistribuzione dei mezzi del bilancio.
Articolo 82
L'Assemblea della Regione Istriana controlla la completa attività finanziaria e materiale della Regione.
Articolo 83
Il Ministero delle finanze, rispettivamente un altro organo preposto dalla legge, controlla la legittimità della gestione materiale e finanziaria dei beni della Regione Istriana.
TITOLO VII
GLI ATTI DELLA REGIONE ISTRIANA
1 Atti generali
Articolo 84
L’Assemblea della Regione Istriana basandosi sui diritti e sulle autorizzazioni stabiliti dalle prescrizioni e dal presente Statuto, emana: lo Statuto, le delibere, il Bilancio, la Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio, le raccomandazioni, i provvedimenti, le conclusioni, le indicazioni, le direttive, le dichiarazioni, le risoluzioni, i riconoscimenti e i ringraziamenti, e dà interpretazioni autentiche degli atti che emana.
Prima della sua entrata in vigore, l'atto generale viene obbligatoriamente pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'atto generale entra in vigore al minimo l'ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione. In via eccezionale, con un atto generale, per motivi particolarmente giustificati, si può stabilirne l'entrata in vigore il primo giorno dal giorno di pubblicazione.
Un atto generale non può avere efficacia retroattiva.
Articolo 85
Il / la Presidente della Regione, negli affari rientranti nelle competenze dell'autogoverno, emana decisioni, conclusioni, regolamenti e altri atti generali, nonché atti singoli quando viene autorizzato a ciò dalla legge o da un atto generale dell'Assemblea.
Articolo 86
Il/la Presidente della Regione garantisce l'attuazione degli atti generali dell'Assemblea secondo le modalità e le procedure prescritte dallo Statuto e controlla la legalità del lavoro degli organi amministrativi che svolgono le attività rientranti nelle competenze dell'autogoverno.
Articolo 87
Gli organi amministrativi, istituiti per svolgere le mansioni rientranti nella sfera di competenze della Regione, mettono in atto gli atti generali dell'Assemblea e del/della Presidente della Regione Istriana.
Per l'attuazione del controllo di cui al comma 1 del presente articolo, gli organi amministrativi possono in caso di mancata attuazione dell'atto generale, intraprendere delle misure previste da detto atto o dalla legge.
Articolo 88
Nella procedura di emanazione delle singole delibere d'interesse per il bene comune, dei documenti strategici e pianificatori emanati dall'Assemblea della Regione Istriana, si svolge la Consultazione con il pubblico.
La procedura di Consultazione si svolge sul sito internet della Regione Istriana.
La Consultazione dura di regola 30 giorni.
Nel procedimento di emanazione delle singole delibere, in particolare nel procedimento di emanazione dei documenti di pianificazione territoriale, si può svolgere il dibattito pubblico, conformemente alla legge.
Articolo 89
Gli organi di lavoro dell'Assemblea, emanano le conclusioni, le raccomandazioni e i provvedimenti.
Articolo 90
Il/la Presidente della Regione assicura l’esecuzione degli atti generali di cui all'Articolo 84 del presente Statuto, secondo le modalità e il procedimento prescritti dal presente Statuto, ed appura che il lavoro degli organi amministrativi che svolgono le attività nell’ambito dell’autogoverno regionale, sia legale.
Nello svolgere gli affari affidati dall'amministrazione statale, gli organi amministrativi delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) risolvono le questioni amministrative di primo grado.
Nei confronti degli atti singoli di cui al comma 1 del presente articolo, emanati dagli organi cittadini e comunali, si può presentare ricorso all'organo amministrativo competente della Regione, e nei confronti degli atti singoli emanati in primo grado dagli organi amministrativi della Regione, è possibile, qualora una legge speciale non preveda diversamente, presentare ricorso al ministero competente.
Nei confronti degli atti singoli di cui al comma 2 di questo articolo, emanati dagli organi amministrativi delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) che svolgono gli affari affidati dall'amministrazione statale, è possibile presentare ricorso all'organo competente dell'amministrazione statale, conformemente a una legge speciale che disciplina un determinato campo amministrativo.
Per l'emanazione degli atti di cui in questo articolo, si applicano le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale.
Nei confronti degli atti singoli del presente articolo è possibile avviare un contenzioso amministrativo conformemente alle disposizioni della Legge sui contenziosi amministrativi. Le disposizioni di questo articolo riguardano anche gli atti emanati dalle persone giuridiche alle quali, mediante delibera dell'organo rappresentativo, in conformità con la legge, è stato affidato lo svolgimento dei poteri pubblici negli affari di competenza dell'autogoverno dell'unità."
2 Gli atti singoli
Articolo 91
Nell'attuazione degli atti generali dell'Assemblea, gli organi amministrativi istituiti per lo svolgimento delle mansioni di competenza dell'autogoverno regionale emanano atti singoli con i quali deliberano in merito ai diritti, ai doveri e agli interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche (questioni amministrative).
Articolo 92
Si cancella.
Articolo 93
Si cancella.
Articolo 94
Nei confronti degli atti singoli dell'Assemblea e del Presidente della Regione con i quali si delibera sui diritti, i doveri e gli interessi legali delle persone fisiche e giuridiche, qualora non sia altrimenti prescritto da una legge particolare, non si può presentare ricorso, bensì è possibile avviare un contenzioso amministrativo.
Articolo 95
Il controllo della legittimità di singoli atti non amministrativi emanati nell'ambito delle competenze d'autovogerno dall'Assemblea e dal / dalla Presidente della Regione, viene svolto dagli organi competenti dell'amministrazione statale, ognuno di essi nell'ambito delle sue competenze, conformemente a una legge speciale.
Nell'attuazione del controllo, l'organo competente notificherà l'atto non amministrativo come nullo nei seguenti casi:
- qualora l'atto sia stato emanato da un organo non autorizzato,
- qualora nella procedura d'emanazione dell'atto sia stata violata la legge, lo Statuto o un altro atto generale,
- qualora l'atto si riferisca a una questione che non è di competenza della Regione,
- qualora la legge o altra norma, rispettivamente atto generale siano stati applicati in modo irregolare.
Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, l'organo autorizzato può emanare il provvedimento entro un anno dall'emanazione dell'atto singolo.
Nei confronti del provvedimento con il quale l'atto singolo non amministrativo viene proclamato nullo, non è permesso presentare ricorso, ma si può avviare un contenzioso amministrativo presso il tribunale amministrativo competente.
Articolo 95a
Si cancella.
Articolo 95b
Si cancella.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 96
Le modifiche e le integrazioni allo Statuto della Regione Istriana vengono emanate secondo le modalità ed il procedimento previsto per la sua approvazione.
Se nel procedimento di modifica e integrazione dello Statuto gli articoli che regolano i diritti della comunità nazionale italiana ed altre caratteristiche autoctone, etniche e culturali della Regione Istriana subiscono dei cambiamenti, le modifiche e le integrazioni dello Statuto vengono emanate dalla maggioranza dei 2/3 dei voti dei membri dell'Assemblea della Regione Istriana.
Articolo 97
Il presente statuto abroga lo Statuto della Regione Istriana "Bollettino ufficiale della Regione Istriana”, n. 2/01, 12/01, 6/03 – testo emendato, 10/04, 13/05, 4/06, 9/06 – secondo testo emendato e 14/06).
Articolo 98
Lo Statuto della Regione Istriana entra in vigore ad otto giorni dalla sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".