Codice di condotta

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 1

Il presente atto regola i principi etici e le regole comportamentali che tutto il personale dell'unità  d'autogoverno della Regione ha l'obbligo di rispettare nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero nell'espletamento dei compiti e dell'attività  di lavoro in generale.  

Articolo 2

Nel presente atto il termine personale viene a designare tutti i dipendenti (i dirigenti delle singole unità  organizzative, i professionisti, il personale ausiliare e tecnico), come pure i collaboratori esterni che esercitano determinate attività  e incarichi a nome e per conto della Regione.  

Articolo 3

Con l'approvazione e l'applicazione coerente del presente atto si vuole instaurare il dovuto livello di etica professionale che venga a promuovere e a tutelare la reputazione professionale della Regione.  

II. PRINCIPI

Articolo 4

Nell'espletare le mansioni e gli incarichi di lavoro, ovvero nell'esercitare le proprie funzioni, il personale della Regione ha l'obbligo di rispettare e applicare i seguenti principi: 

  • il principio d'etica e collaborazione professionale;
  • il principio di scrupolosita`, fiducia e responsabilità ;
  • il principio di tutela dei diritti civili e del pubblico interesse;
  • il principio di non discriminazione, di rispetto dei diritti umani e della dignità  del singolo;
  • il principio di dignità  professionale e di aggiornamento professionale costante;
  • il principio di responsabilità  nella tutela della salute dell'uomo, della natura e dell'ambiente naturale.  

Articolo 5

Il personale della Regione ha l'obbligo di rispettare la disciplina lavorativa, di adempiere puntualmente ai propri obblighi lavorativi, di tener conto della condotta professionale, anche nei rapporti con terzi, e del proprio aspetto.  

Articolo 6

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale della Regione ha il dovere di agire con responsabilità  e scrupolosita`, instaurando rapporti di fiducia e collaborazione reciproca. 

Articolo 7

Nei rapporti con il pubblico, in materia di soluzione e attuazione dei diritti e degli interessi legali delle parti, il personale della Regione ha l'obbligo di agire correttamente e legalmente (nel rispetto delle disposizioni positive), di assicurarsi che le procedure vengano svolte con parsimonia(spese e perdite di tempo quanto minori per la parte interessata), efficacemente (entro i termini prescritti, con professionalità  e qualità ). Ha inoltre l'obbligo di assistere la parte (per far si' che l'ignoranza e l'inesperienza della parte interessata non vadano a scapito dei diritti che le spetta per legge).  

Articolo 8

Il personale competente della Regione ha l'obbligo di comunicare regolarmente e puntualmente all'opinione pubblica quelle circostanze professionali significative che potrebbero risultare d'interesse pubblico, appoggiandosi ai mezzi d'informazione di massa o in altro modo, dipendentemente dalla situazione.

Il personale competente della Regione ha l'obbligo di garantire che iniziative, proposte, lagnanze, obiezioni e altre richieste della popolazione e di altri soggetti vengano accettate e analizzate adeguatamente, ivi comprese le richieste di appuntamenti, e che ottengano una risposta in forma scritta entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data d'avvenuto ricevimento.  

Articolo 9

La stima reciproca, il rispetto dei diritti umani fondamentali, della dignità  e dei valori di ogni individuo, un equo agire e la non discriminazione, di qualsiasi natura, devono essere gli standard comportamentali di ogni singolo operatore della Regione.

All'atto dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni positive e degli atti generali della Regione, il personale responsabile della stessa ha l'obbligo di garantire il rispetto del principio di uguaglianza e parità  di diritti dei singoli, come pure un modulo procedurale identico per tutti i soggetti, naturalmente in situazioni simili, nella sfera dell'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (ad esempio il riconoscimento e la copertura dei diritti materiali derivanti dal rapporto di lavoro, il riconoscimento delle violazioni degli obblighi lavorativi e l'espressione di sanzioni).  

Articolo 10

Il personale della Regione, specie quello con responsabilità  maggiori, nell'esplicare le proprie mansioni, ha l'obbligo di rispettare la dignità  dell'individuo e della sua professione, riconoscendone l'autonomia e l'indipendenza professionale, di avvalersi del parere tecnico espresso in relazione a determinate questioni e di comunicare il risultato e la posizione finale assunta in materia.  

Articolo 11

Il personale della Regione ha l'obbligo di istruirsi e aggiornarsi di continuo, di consultare la letteratura tecnico-professionale, frequentare corsi, seminari, ecc., di abilitarsi all'uso di nuovi mezzi di lavoro (informatica, parco macchine, impianti, dispositivi, attrezzi), il tutto allo scopo di incrementare l'efficacia lavorativa.  

Articolo 12

Nello svolgimento delle proprie mansioni e nell'adempimento dei compiti che ne derivano, il personale della Regione, specie quello con mansioni di responsabilità , ha l'obbligo di rispettare il diritto del singolo all'informazione, alla consulenza e alla partecipazione nelle deliberazioni concernenti quelle attività  che influiscono sulla salute dell'uomo, della natura e dell'ambiente naturale e di stimolare con il proprio esempio lo sviluppo di una coscienza ecologica.

Nella sfera delle proprie attività  e competenze, gli organi d'autogoverno regionale e le persone giuridiche di proprietà  della Regione s'impegneranno ad agire in maniera ecologicamente responsabile, in modo tale da identificare obiettivamente gli aspetti ecologici, ridurre al minimo possibile gli effetti ecologicamente nocivi e adeguare continuamente i propri piani e programmi di sviluppo ai principi dello sviluppo sostenibile.  

III. RESPONSABILITà€

Articolo 13

La violazione delle disposizioni oggetto del presente atto ha come conseguenza la responsabilità  morale di ogni singolo davanti alla collettività  e all'opinione pubblica.  

Articolo 14

Nel caso in cui la violazione sia grave e abbia effetti negativi, la definizione della responsabilità  e la determinazione delle sanzioni avvengono mediante un procedimento disciplinare, ai sensi del Regolamento sulle responsabilità  dei dipendenti dei reparti d'autogoverno della Regione istriana del 27 aprile 1999.  

IV. DISPOSIZIONI FINALI  

Articolo 15

Il personale dell'unità  d'autogoverno regionale e delle persone giuridiche di proprietà  della Regione ha l'obbligo di apprendere le disposizioni del presente atto, di applicarle e attuarle, in buona fede, nella sua attivita` quotidiana.  

Articolo 16

Il presente atto entra in vigore il giorno della sua emanazione.